Nuova integrazione alla petizione al Parlamento europeo: contestata la mancata notifica delle regole tecniche e gli effetti sul mercato. Ora sotto osservazione anche il ruolo della Commissione UE.
Il caso italiano sugli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro entra in una nuova fase e si trasforma in un dossier politico europeo. Con una nuova integrazione alla petizione – che Jamma ha potuto visionare – già all’esame del Parlamento europeo, vengono rafforzate le contestazioni nei confronti dello Stato italiano, ma soprattutto si apre un fronte diretto sul ruolo della Commissione europea. Non si tratta più soltanto di una questione tecnica o settoriale, ma di un tema che tocca il rispetto delle regole fondamentali del mercato interno e il funzionamento stesso del sistema di controllo europeo.
Al centro della vicenda resta la presunta violazione della direttiva (UE) 2015/1535. Secondo quanto ricostruito nell’aggiornamento, l’Italia avrebbe introdotto nuove regole tecniche attraverso atti amministrativi, modifiche legislative e provvedimenti attuativi senza procedere alla necessaria notifica preventiva a Bruxelles. Un passaggio tutt’altro che formale, perché la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia stabilisce che, in assenza di notifica, tali norme risultano automaticamente inapplicabili nei confronti degli operatori.
La nuova integrazione segna però un cambio di passo: accanto al profilo giuridico, viene documentato in modo più incisivo l’impatto concreto della normativa sul mercato. Il settore degli apparecchi senza vincita avrebbe registrato una contrazione superiore al 40%, così come certificato dal Ministero delle Finanze con la pubblicazione della Relazione sul gioco pubblico comunicata al Parlamento, mentre parallelamente il gioco con vincita in denaro continua a crescere. Secondo il documento, non si tratterebbe di una semplice evoluzione delle abitudini di consumo, ma dell’effetto diretto di una regolazione incoerente, che penalizza attività lecite e prive di vincita e spinge la domanda verso forme più rischiose e fiscalmente rilevanti. Il risultato indicato è una distorsione strutturale della concorrenza, con effetti particolarmente pesanti per le piccole e medie imprese e per la capacità di innovazione del settore.
Il punto più delicato, tuttavia, riguarda il livello europeo. La questione non investe più soltanto la normativa italiana, ma anche il comportamento delle istituzioni dell’Unione. Secondo l’impostazione della petizione, infatti, la Commissione europea non potrebbe limitarsi a una valutazione discrezionale quando si è in presenza di una violazione procedurale così chiara. L’obbligo di notifica previsto dalla direttiva non rappresenta un adempimento formale, ma una condizione essenziale di validità delle norme. Di conseguenza, in presenza di una mancata notifica, gli effetti giuridici sarebbero automatici e non subordinati a valutazioni di opportunità.
È su questo terreno che il caso assume una dimensione apertamente politica. Se la violazione è accertabile sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, un’eventuale inerzia della Commissione rischia di essere interpretata non come una scelta discrezionale, ma come un problema di applicazione del diritto dell’Unione. In altri termini, il dossier non riguarda più soltanto cosa ha fatto lo Stato italiano, ma anche cosa sta facendo — o non sta facendo — Bruxelles.
La vicenda riapre così una questione più ampia e strutturale: fino a che punto gli Stati membri possono intervenire in settori non armonizzati senza entrare in conflitto con il diritto europeo. Nel settore del gioco e dell’intrattenimento, storicamente caratterizzato da ampi margini di discrezionalità nazionale, il limite sembra oggi sempre più legato alla coerenza delle politiche adottate e al rispetto delle procedure europee.
L’integrazione rafforza quindi un dossier che resta aperto su più fronti e che ora si muove su un doppio piano, giuridico e politico. Le prossime valutazioni delle istituzioni europee saranno decisive non solo per il futuro del settore, ma anche per chiarire un principio più generale: se e in che misura le regole procedurali dell’Unione possano essere effettivamente fatte valere quando entrano in tensione con le scelte degli Stati membri.







