Il Tribunale di XXX ha fornito un importante chiarimento in materia di responsabilità amministrativa per la manomissione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, ribadendo un principio fondamentale: la sola proprietà delle slot machine non è sufficiente per giustificare l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 110, comma 9, lettera f-quater), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Spetta infatti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dimostrare l’effettiva riconducibilità della condotta illecita al soggetto sanzionato.
La controversia trae origine da un controllo effettuato nel gennaio 2020 dalla Guardia di Finanza, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso un esercizio commerciale situato nel comune di XXX.
Durante l’ispezione gli operanti avevano riscontrato che alcuni apparecchi AWP presentavano la manomissione della porta USB della scheda di gioco. In particolare, risultava rimosso il sigillo in plastica che proteggeva l’accesso alla porta USB, circostanza che, secondo gli accertatori, avrebbe consentito interventi abusivi sulla scheda elettronica, alterando il corretto funzionamento dell’apparecchio e determinando l’erogazione di vincite inferiori rispetto alla percentuale minima prevista dalla normativa. A seguito degli accertamenti, ADM aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione con la quale veniva applicata una sanzione amministrativa di 20.000 euro nei confronti della società proprietaria degli apparecchi e del suo legale rappresentante, ritenendoli responsabili della violazione.
Le ragioni dell’opposizione
I ricorrenti hanno contestato la legittimità della sanzione sostenendo di non avere la disponibilità materiale delle apparecchiature al momento dei fatti. Gli apparecchi erano infatti installati presso un esercizio commerciale gestito da una diversa società, in forza di un regolare contratto di installazione. Secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali, il gestore del locale rivestiva il ruolo di detentore qualificato e custode delle macchine, con il conseguente obbligo di vigilare sulla loro integrità e di segnalare tempestivamente eventuali alterazioni o manomissioni. La difesa ha quindi sostenuto che l’unico soggetto concretamente in grado di impedire o rilevare la rottura del sigillo protettivo fosse il gestore dell’esercizio, essendo questi l’effettivo detentore degli apparecchi.
La vicenda riguarda l’applicazione dell’articolo 110, comma 9, lettera f-quater), del TULPS, disposizione che punisce chi produce, distribuisce, installa o mette comunque a disposizione apparecchi da gioco non conformi alle caratteristiche previste dalla legge. La norma prevede sanzioni particolarmente elevate, comprese tra 5.000 e 50.000 euro per ciascun apparecchio irregolare, oltre alla possibile chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni. Proprio per la gravità delle conseguenze economiche e amministrative, il giudice ricorda che l’accertamento della responsabilità deve fondarsi su elementi probatori concreti e non può essere basato su mere presunzioni.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto integralmente l’opposizione, annullando l’ordinanza-ingiunzione emessa da ADM. Dall’esame degli atti è infatti emerso che gli apparecchi manomessi erano collocati all’interno dell’esercizio gestito dalla società conduttrice del locale, che ne aveva la custodia e la disponibilità materiale. Secondo il giudice, nessun elemento raccolto durante l’attività ispettiva consentiva invece di affermare che le apparecchiature fossero già alterate al momento della loro installazione da parte della società proprietaria. Nemmeno il fatto che il delegato della società proprietaria fosse in possesso delle chiavi di apertura degli apparecchi è stato ritenuto sufficiente a dimostrare una responsabilità diretta. Il Tribunale osserva infatti che tale circostanza costituisce una naturale conseguenza della qualità di proprietario delle macchine e non prova, di per sé, alcun intervento materiale sulla loro manomissione.
L’onere della prova grava sull’Amministrazione
Uno degli aspetti di maggiore interesse della decisione riguarda la ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 30148 del 22 novembre 2024), il Tribunale ribadisce che, pur essendo l’opponente tenuto ad allegare i motivi della propria contestazione, è l’Amministrazione, quale attrice in senso sostanziale, a dover dimostrare tutti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Non spetta quindi al destinatario della sanzione provare la propria estraneità ai fatti, bensì è ADM che deve fornire la prova della concreta riconducibilità della condotta illecita al soggetto sanzionato. Nel caso esaminato, tale dimostrazione è mancata del tutto. L’Amministrazione non è riuscita a provare né chi abbia materialmente effettuato la manomissione né che la società proprietaria degli apparecchi avesse consegnato macchine già alterate al gestore dell’esercizio.
La sentenza conferma un principio destinato ad assumere rilievo anche in future controversie riguardanti gli apparecchi da intrattenimento: la responsabilità amministrativa non può essere automaticamente imputata al proprietario delle macchine soltanto perché titolare del bene. Quando gli apparecchi sono installati presso un esercizio gestito da un soggetto diverso, occorre verificare chi ne abbia l’effettiva disponibilità materiale e se esistano elementi concreti che colleghino il proprietario alla condotta contestata. La decisione richiama inoltre l’Amministrazione alla necessità di svolgere un’attività istruttoria completa, fondata su prove specifiche e non su presunzioni, soprattutto in presenza di sanzioni di importo particolarmente elevato. Per gli operatori del settore del gioco pubblico la pronuncia rappresenta quindi un significativo precedente sul piano delle garanzie difensive, riaffermando la centralità del principio secondo cui la responsabilità amministrativa deve essere dimostrata in modo rigoroso e non può derivare automaticamente dalla mera titolarità degli apparecchi.
Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione. (foto di repertorio)







