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Apparecchi da gioco e sanzioni, il Tribunale di Brindisi annulla l’ordinanza: non basta una gettoniera per configurare l’illecito

Una decisione del Tribunale di Brindisi interviene su un aspetto spesso al centro dei contenziosi nel settore del gioco pubblico: la corretta qualificazione degli apparecchi e i presupposti necessari per applicare le sanzioni previste dall’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La vicenda prende avvio da un controllo effettuato in un esercizio commerciale, nel corso del quale veniva rinvenuto un apparecchio definito come “led rotante”, collegato alla rete elettrica e dotato di gettoniera. Sulla base di questi elementi, l’amministrazione aveva contestato una violazione ritenendo che si trattasse di un dispositivo destinato al gioco non conforme alle caratteristiche previste dalla normativa, applicando una sanzione amministrativa significativa, accompagnata dalla confisca dell’apparecchio e dalla chiusura temporanea dell’attività. L’operatore ha impugnato il provvedimento, contestando la ricostruzione dei fatti e, soprattutto, l’errata applicazione della norma sanzionatoria. Il nodo centrale riguardava proprio l’inquadramento dell’apparecchio e la mancanza di elementi sufficienti per ricondurlo alle fattispecie vietate.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione, evidenziando un principio di particolare rilievo. La norma utilizzata dall’amministrazione, introdotta negli ultimi anni per contrastare forme di gioco non autorizzato, ha natura residuale e si applica solo agli apparecchi che non rientrano nelle categorie tipizzate dalla legge e che presentano caratteristiche idonee a configurare un’attività di gioco. Proprio su questo punto si concentra la motivazione della sentenza. Secondo il giudice, il semplice riscontro del collegamento alla rete elettrica e della presenza di una gettoniera non è sufficiente a dimostrare che l’apparecchio fosse destinato al gioco nei termini richiesti dalla normativa. Perché si configuri l’illecito, è necessario accertare in modo concreto le caratteristiche tecniche e funzionali del dispositivo, verificando se esso rientri o meno nelle tipologie disciplinate dalla legge e se presenti gli elementi tipici del gioco con vincita o comunque di un’attività assimilabile. La decisione sottolinea quindi l’esigenza di un accertamento puntuale e non meramente presuntivo. In assenza di una verifica tecnica adeguata, il rischio è quello di applicare in modo estensivo una norma che, per sua natura, ha funzione di chiusura del sistema sanzionatorio e deve essere utilizzata solo in presenza di elementi chiari e univoci. Da qui l’annullamento integrale dell’ordinanza ingiunzione, con conseguente caducazione anche delle misure accessorie adottate. La pronuncia richiama implicitamente un principio generale del diritto sanzionatorio amministrativo, secondo cui la contestazione deve essere precisa, coerente e supportata da elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza dell’illecito. nb

Redazione Jamma
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