L’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, non si applica alle attività di sala giochi, carambole e ping pong che non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 44/2026 della Divisione Contribuenti, che affronta in modo puntuale il caso di un gestore di centri bowling comprensivi anche di sala giochi e attività di somministrazione.
Il quesito nasce dalle modifiche apportate all’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 dai commi 74 e 77 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Dal 1° gennaio 2026, infatti, lo “strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici” deve essere sempre collegato allo strumento con cui sono registrati e memorizzati i corrispettivi, così da garantire integrazione tra processo di pagamento e certificazione fiscale. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di far emergere eventuali incoerenze tra transato elettronico e scontrini emessi, imponendo un vincolo di collegamento tecnico tra POS (fisici o digitali) e registratori telematici.
Tuttavia, la stessa normativa individua l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo: esso riguarda esclusivamente i soggetti che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, previsto dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015.
Ed è proprio su questo punto che si innesta la risposta dell’Agenzia in relazione al secondo quesito, relativo alle attività di sala giochi, sala carambole e ping pong, per le quali non è previsto il rilascio di alcun documento fiscale.
Il quadro normativo di riferimento parte dall’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015, che consente al Ministro dell’Economia e delle Finanze di prevedere specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica in ragione della tipologia di attività esercitata. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto ministeriale 10 maggio 2019, che esclude dall’obbligo le operazioni non soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.
Tra queste rientrano espressamente le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, nonché le cessioni e prestazioni effettuate tramite apparecchi automatici funzionanti a gettone o a moneta. Si tratta proprio della tipologia di attività che caratterizza le sale giochi.
L’Agenzia richiama inoltre la risposta a interpello n. 9 del 21 gennaio 2020, con cui era già stato chiarito che i corrispettivi introitati tramite apparecchi da intrattenimento o divertimento sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del decreto IVA.
Alla luce di questo impianto normativo, la conclusione della risposta n. 44/2026 è netta: per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong non sussiste l’obbligo di dotarsi di un POS dedicato né di censirlo nel cassetto fiscale ai fini del collegamento con strumenti di certificazione dei corrispettivi.
La ratio è coerente con la struttura della riforma. Il nuovo vincolo di collegamento tra POS e registratore telematico è funzionale a rafforzare il controllo sulle operazioni soggette a certificazione fiscale e trasmissione telematica. Se un’attività è già esonerata dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, manca il presupposto stesso per l’applicazione del collegamento tecnico tra strumento di pagamento elettronico e registratore.
Ne deriva che, nel caso delle sale giochi, l’eventuale accettazione di pagamenti elettronici non determina l’insorgenza di un obbligo di collegamento con un registratore telematico, né di censimento del POS nell’area riservata dell’Agenzia ai fini dell’abbinamento previsto dal provvedimento direttoriale del 31 ottobre 2025.
La risposta conferma dunque un principio di coerenza sistematica: l’obbligo di integrazione tra pagamento elettronico e certificazione fiscale segue l’obbligo di certificazione, non lo precede e non lo crea. Dove non vi è scontrino o documento commerciale da memorizzare e trasmettere, non può operare il vincolo di collegamento tra POS e strumento di certificazione.
Per gli operatori delle sale giochi il chiarimento è rilevante, soprattutto in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole dal 1° gennaio 2026. L’estensione generalizzata dell’obbligo di collegamento avrebbe comportato costi tecnici e adempimenti amministrativi aggiuntivi anche per attività già escluse dal perimetro della memorizzazione elettronica dei corrispettivi. L’Agenzia, invece, delimita con precisione l’ambito applicativo della norma, evitando interpretazioni estensive che avrebbero inciso su un settore già regolato da discipline specifiche.
Resta fermo, naturalmente, l’obbligo di corretta annotazione dei corrispettivi secondo le regole IVA e la possibilità, seppur non obbligatoria, di emettere documenti commerciali anche per operazioni esonerate, utilizzando i codici “natura IVA” previsti dal tracciato del registratore telematico. Ma si tratta di una facoltà, non di un vincolo collegato all’utilizzo del POS.
La risposta n. 44/2026 rappresenta quindi un tassello importante nel processo di chiarimento applicativo della riforma, confermando che il nuovo sistema di integrazione tra pagamenti elettronici e certificazione fiscale resta circoscritto alle attività per le quali la legge impone la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Per le sale giochi, almeno allo stato attuale, nessun nuovo obbligo di collegamento automatico tra POS e registratore telematico è previsto.







