HomeApparecchi da intrattenimentoAccertamento su apparecchi da gioco: Cassazione annulla in parte la sentenza, decisivo...

Accertamento su apparecchi da gioco: Cassazione annulla in parte la sentenza, decisivo il nodo dei documenti non esibiti e dei ricavi da 2 milioni di euro

La Corte di Cassazione è intervenuta su una controversia fiscale relativa alla gestione di apparecchi da gioco, con un accertamento che aveva inizialmente contestato ricavi per oltre due milioni di euro.

Il caso nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2007, aveva ricostruito i ricavi derivanti dalle giocate effettuate su apparecchi installati presso esercizi pubblici. In particolare, l’Ufficio aveva quantificato incassi per 2.019.198,66 euro, già al netto delle vincite erogate, del PREU, del canone AAMS e dei compensi ai concessionari. Detraendo 532.909,90 euro riconosciuti agli esercenti, i ricavi esenti IVA erano stati determinati in 1.486.288,76 euro, con una maggiore imponibile rispetto al dichiarato pari a 766.507 euro.

Dopo il rigetto in primo grado e una prima fase processuale conclusasi con rinvio, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva ridotto in modo significativo la pretesa fiscale, rideterminando i maggiori ricavi non dichiarati in 206.540,67 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione con tre motivi. I primi due sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formalmente qualificati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove. In particolare, l’Ufficio contestava la ricostruzione dei dati sulle vincite e sui compensi, sostenendo che i 2.019.198,66 euro derivassero da dati concreti comunicati dai concessionari e non da un calcolo basato su percentuali di payout. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la Commissione regionale avesse comunque esaminato tali elementi e che la censura si traducesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

È stato invece accolto il terzo motivo, relativo all’utilizzo in giudizio di documentazione non esibita in fase amministrativa. La questione riguardava in particolare i contratti tra la società e gli esercenti, dai quali sarebbe emersa una ripartizione dei proventi fino al 50% in favore di questi ultimi. Secondo l’Agenzia, tali documenti non avrebbero potuto essere utilizzati perché non prodotti a seguito di una specifica richiesta dell’Ufficio e, inoltre, privi di data certa.

La Cassazione ha chiarito che la preclusione prevista dall’articolo 32 del d.P.R. 600/1973 opera solo se l’Amministrazione dimostra di aver rivolto un invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta. In assenza di tali presupposti, non può automaticamente scattare l’inutilizzabilità della documentazione. Allo stesso tempo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato sulla questione della data certa dei contratti, necessaria per renderli opponibili al Fisco.

Alla luce di queste criticità, la Suprema Corte ha accolto il terzo motivo, cassando la decisione della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa al giudice di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame anche alla luce dei principi indicati.

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.it/
Il quotidiano del gioco legale
Altri articoli