
(Jamma) Degli oltre 150 emendamenti presentati in Commissione Finanze del Senato alla Delega fiscale, numerosi contengono disposizioni inerenti il mercato del gioco pubblico. A distanza di quasi due mesi dall’approvazione alla Camera dei deputati ma, soprattutto, a un anno e mezzo dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri, manca ancora il passaggio al Senato impegnato in queste settimane con l’esame della legge di Stabilità.
Ricordiamo che l’art. 14 della delega contiene diverse norme che riguardano i giochi. Tra gli emendamenti presentati, 24 riguardano l’art. 14 e altri, sempre inerenti proposte riguardanti il gioco pubblico sono stati presentati al testo dai vari schieramenti politici.
Molinari e Vacciano del M5S, ad esempio, chiedono che “l’attuazione dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, disposta dall’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sospesa”.
Il senatore del gruppo Svp Albert Laniece propone “una specifica disciplina di deroga ai limiti per l’utilizzo del denaro contante nelle Case da gioco autorizzate”.
I senatori leghisti hanno presentato diversi emendamenti in cui chiedono di inserire la ludopatia nei LEA, di escludere dalle gare per le concessioni le persone condannate per reati gravi anche in via non definitiva, l’introduzione di sanzioni fino a 20.000 euro per gli esercenti che vendono giochi ai minorenni, il sostegno agli enti locali per campagne informative sui rischi legati al gioco patologico. I senatori leghisti chiedono inoltre il rafforzamento di controllo e prevenzione per i minori e le persone vulnerabili, il finanziamento di programmi di sensibilizzazione nelle scuole sull’uso responsabile del denaro, il rafforzamento del sistema di tracciabilità del denaro con un registro delle scommesse.
Il senatore del Pdl Franco Carraro ha invece presentato alcuni emendamenti in cui chiede di trasformare il comma che prevede “introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive e, sempre, per i giochi con vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivite” in “introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive per i giochi con vincita in denaro qualora la programmazione sia prevalentemente destinata ai minori”.
Il senatore del Nuovo Centro Destra Massimo Cassano chiede che venga vieteta la pubblicità del gioco on line; alcuni emendamenti di Pdl e M5S propongono la cancellazione delle norme riguardanti l’ippica. Il Movimento 5 Stelle propone inoltre che l’offerta di scommesse ippiche venga assegnata a un soggetto che non abbia attività in altri tipi di scommesse, e che al Mipaaf vengano attribuite funzioni di controllo sulle corse ippiche.
Di seguito gli emendamenti all’art. 14:
14.1
Bellot, Bitonci, CANDIANI
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) adottare iniziative volte a dare attuazione agli impegni assunti con la conversione del decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di rendere più efficace e incisiva l’azione di contrasto al GAP e ai fini dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d’azzardo patologico garantendo loro le medesime prestazioni previste per gli alcol/tossicodipendenti».
14.2
Candiani, Bellot, Bitonci
Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo altresì dalle gare per il rilascio di concessioni in materia di giochi le persone fisiche e giuridiche condannate per reati gravi anche in via non definitiva».
14.3
Candiani, Bellot, Bitonci
Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) introduzione di sanzioni di importo minimo pari a 5.000 euro, e fino ad un massimo di 20.000 euro nel caso di recidiva, per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni 18, e la chiusura temporanea, dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni diciotto».
14.4
Candiani, Bellot, Bitonci
Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:
«q-bis) definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli Enti locali sui rischi connessi al gioco d’azzardo;».
14.5
Carraro
Al comma 2, sostituire la lettera z), con la seguente:
«z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l’efficacia delle limitazioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all’obiettivo della tutela dei minori;».
14.6
Carraro
Al comma 2, lettera z), sopprimere le parole: «di divieto».
14.7
Carraro
Al comma 2, sostituire la lettera aa), con la seguente:
«aa) introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive per i giochi con vincita in denaro qualora la programmazione sia prevalentemente destinata ai minori;».
14.8
Candiani, Bellot, Bitonci
Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:
«aa-bis) rafforzamento di misure di controllo e di prevenzione a tutela dei minori e delle altre persone vulnerabili affette da ludopatia, garantendo e riducendo le possibilità di accesso da parte dei minorenni, attraverso campagne informative di prevenzione».
14.9
Candiani, Bellot, Bitonci
Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:
«aa-bis) promozione e finanziamento di programmi di informazione e sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d’azzardo da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine di aiutarle nell’attività educativa».
14.10
Candiani, Bellot, Bitonci
Al comma 2, dopo la lettera aa), inserire la seguente:
«aa-bis) rafforzamento del sistema esistente di tracciabilità del denaro, definendo uno specifico conto dedicato con annesso registro delle scommesse e dei concorsi pronostici dove annotare gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza».
14.15
Cassano
Al comma 2, sostituire la lettera bb), con la seguente:
«bb) previsione di divieto della pubblicità riguardante il gioco on line, realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco».
14.16
Cassano
Al comma 2, lettera bb), sostituire le parole: «una limitazione massima» con le seguenti: «un divieto». 14.17
Tarquinio
Al comma 2 sopprimere la lettera ff).
14.18
Gaetti, Molinari, Vacciano
Al comma 2, sopprimere la lettera ff).
14.19
Marinello
Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:
«1) Promuovere l’istituzione dell’Unione Ippica Italiana associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa sia ricostituita la figura degli Enti Tecnici rappresentativi di tutte le componenti associative del comparto e degli altri soggetti della filiera ippica;
2) previsione che l’Unione Ippica Italiana provveda in particolare:
a) alla definizione e l’aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;
b) alla pianificazione e la gestione del fondo annuale per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
c) alla ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di funzionamento dell’Unione, spese funzionali allo svolgimento dell’attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi delle corse nella misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali dell’Unione e con il minimo garantito di 200 milioni di euro, nonché alla remunerazione e al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale come stabilito dal MIPAAF;
d) all’erogazione dei premi vinti al traguardo, in tempi prestabiliti certi, da proprietari e allevatori, nonché alla remunerazione degli ippodromi secondo quanto previsto dalle convenzioni e dal MIPAAF, nonché all’erogazione delle spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;
e) al coordinamento e all’esecuzione dell’attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;
f) alla gestione delle banche dati relative alle corse usufruendo dei servizi degli Enti Tecnici;
g) all’esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, ad eccezione dei controlli antidoping e della giustizia sportiva, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi, in base ai criteri emanati dal MIPAAF;
h) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori, alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;
i) ai rapporti con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con i concessionari per il riordino e l’ottimizzazione della raccolta delle scommesse ippiche.
3) previsione che gli Enti Tecnici provvedano:
a) alla definizione e aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici;
b) alla gestione delle banche dati relative alle corse;
c) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori;
d) alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori ippici;
e) alla stesura dei piani pluriennali per l’allevamento su proposta delle associazioni degli allevatori;
f) alla formulazione dei regolamenti tecnici;
g) alle azioni di verifica e vigilanza sulle strutture tecniche degli ippodromi e dei centri di allenamento a tutela della salute umana e animale;
h) alla riscossione di diritti di segreteria e multe previsti nei regolamenti.
Parte delle funzioni attribuite agli Enti Tecnici possono essere delegate alle Associazioni di categoria dei proprietari ed allevatori purché munite del riconoscimento giuridico dalle Prefetture di competenza con iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico costituito dalle seguenti risorse:
a) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell’Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l’Agenzia dei monopoli e delle dogane risponde dei versamenti all’Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari .L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), dispone l’aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza dell’Unione;
b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;
c) un contributo annuale, stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell’anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
d) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata nel mese all’interno degli ippodromi; il contributo è versato all’Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; gli ippodromi potranno commercializzare alloro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell’ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce, nell’ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo della imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dall’Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;
e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all’Unione entro 45 giorni dalla fine del
mese a cui si riferisce. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Il contributo è destinato dall’Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;
f) proventi da simulcasting in entrata ed uscita con l’estero;
g) i proventi derivanti dall’introduzione dell’imposta sulle giocate ippiche online stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico «servizio generale di interesse economico»;
5) previsione che qualora le risorse scaturenti dalle voci del precedente numero 4) non fossero sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni dell’Unione, le stesse verranno integrate fino ad un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con vincita di denaro e fino al raggiungimento di un fabbisogno totale minimo di 400 milioni di euro annui;
6) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell’organizzazione dell’attività del controllo antidoping e il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo l’obbligatorietà della clausola compromissoria per tutti componenti del settore definendone i contenuti essenziali».
14.20
Marinello
Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:
«1) Promuovere l’istituzione dell’Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa siano costituite le Consulte Tecniche, organismi rappresentativi di tutte le componenti associative della filiera ippica chiamate ad esprimere parere vincolante su alcune materie di loro competenza, in particolare sui piani pluriennali per l’allevamento, sulla definizione e l’aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e sul regolamento delle corse;
2) previsione che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali spetti l’organizzazione dell’attività del controllo antidoping e il funzionamento della giustizia sportiva di secondo livello definendo i contenuti essenziali della clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore;
3) attribuzione all’Unione Ippica Italiana ,anche in collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, di funzioni , fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, riservando al montepremi delle corse il 50 per cento delle entrate totali dell’Unione ed erogando in tempi prestabiliti certi i premi vinti al traguardo a proprietari e allevatori, le spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;
4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico alimentato dalle seguenti risorse:
a) quota della raccolta delle scommesse ippiche versata mensilmente all’Unione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza;
b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini degli eventi ippici con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate;
c) quota della raccolta dei giochi pubblici effettuata all’interno degli ippodromi versata all’Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;
d) quota del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali versata all’Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;
e) i proventi derivanti dall’introduzione dell’imposta sulle giocate ippiche on-line stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico ’’servizio generale di interesse economico’’;
t) i contributi erariali previsti per legge a garanzia del montepremi e delle provvidenze all’allevamento (d.l. 185/2008-legge 02/2009) fino all’anno 2017 compreso e comunque fino all’attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche;
5) previsione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche nel cui ambito si preveda una percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite».
14.21
Gaetti, Molinari, Vacciano
Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1 a 4) con i seguenti:
«1) assegnazione in esclusiva dell’offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;
2) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;
3) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;
4) valutare nell’ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.
5) stabilire nell’ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l’accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all’inizio dell’evento sportivo ippico».
14.22
Gaetti, Molinari, Vacciano
Al comma 2, lettera ff), apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «della Lega» con le seguenti: «dell’Unione»;
b) ai numeri 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla Lega» con le seguenti: «all’Unione». 14.23
Gaetti, Molinari, Vacciano
Al comma 2, lettera ff), numero 2), sopprimere le parole: «e dai giochi pubblici raccolti all’interno degli ippodromi».
14.24
Gaetti, Molinari, Vacciano
Al comma 2, lettera ff), sostituire il numero 3), con il seguente:
«3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l’amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;».


