Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha confermato la legittimità del procedimento avviato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di un operatore di gioco iscritto al RIES, respingendo il ricorso contro la sospensione del collegamento telematico degli apparecchi e il successivo procedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori di apparecchi da intrattenimento. La sentenza ribadisce che una condanna definitiva per reati riconducibili al gioco illecito comporta automaticamente la perdita del requisito di onorabilità richiesto per l’iscrizione al RIES.
Il ricorrente, titolare di una ditta operante nel settore degli apparecchi da intrattenimento, aveva contestato il procedimento sotto diversi profili. Tra le principali censure figuravano la presunta irregolarità della comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del diritto di accesso agli atti e la mancata valutazione della propria situazione personale, evidenziando che la condanna penale riguardava un unico episodio risalente nel tempo, per il quale aveva successivamente ottenuto anche la riabilitazione.
Al centro della vicenda vi era una condanna definitiva per il reato previsto dall’articolo 4 della legge n. 401 del 1989, relativo all’esercizio abusivo dell’organizzazione del gioco del lotto o delle scommesse riservate allo Stato o ad altro concessionario. Secondo ADM, tale condanna determinava automaticamente la perdita del requisito di onorabilità previsto dall’articolo 5 del decreto direttoriale del 9 settembre 2011, che disciplina l’iscrizione al RIES.
Il TAR ha condiviso integralmente questa impostazione. I giudici hanno ricordato che la normativa richiede l’assenza, negli ultimi cinque anni, di condanne definitive per reati riconducibili ad attività di gioco non lecito e hanno rilevato come la condanna riportata dal ricorrente rientrasse esattamente tra le cause ostative previste dal decreto ministeriale. Di conseguenza, l’Amministrazione non disponeva di alcun margine di discrezionalità: una volta accertata la sussistenza della condanna, era tenuta ad avviare il procedimento di cancellazione.
La natura vincolata del provvedimento ha inciso anche sull’esame delle altre censure. Richiamando l’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, il Collegio ha affermato che eventuali irregolarità nella comunicazione di avvio del procedimento o nell’accesso agli atti non avrebbero comunque potuto modificare l’esito finale, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso in presenza della causa ostativa prevista dalla legge.
Respinta anche la doglianza relativa alla mancata valutazione della successiva riabilitazione penale. Il TAR ha osservato che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, intervenuta dopo l’adozione del provvedimento impugnato, costituisce un fatto sopravvenuto che non può incidere sulla legittimità di un atto amministrativo già perfezionato. In altre parole, la riabilitazione può produrre effetti per il futuro, ma non elimina retroattivamente i presupposti che hanno giustificato il provvedimento adottato dall’Amministrazione.







