Il senatore Luca Pirondini (M5S) ha presentato a Palazzo Madama il disegno di legge n. 1980, recante “Disposizioni in materia di riforma del calcio italiano e delega al Governo per il riordino normativo di settore”, comunicato alla Presidenza il 23 luglio 2026. Il provvedimento interviene su diversi aspetti del sistema calcistico, dedicando un intero articolo anche al settore del gioco pubblico, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il divieto di pubblicità previsto dal cosiddetto Decreto Dignità.
Nella relazione illustrativa, il senatore richiama il dibattito sul ritorno della pubblicità delle scommesse nel calcio, ricordando che il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso di un’audizione in Commissione, aveva manifestato apertura rispetto alla richiesta avanzata dai club. Il testo evidenzia tuttavia che, secondo il proponente, una riforma del calcio non dovrebbe avere come punto di partenza il ritorno del gioco d’azzardo nel settore sportivo e richiama i dati sul volume del gioco legale, citando i numeri elaborati dall’associazione Libera sulla raccolta registrata nel 2025.
Secondo la relazione, il disegno di legge mira inoltre a intervenire sulle modalità con cui il vigente divieto di pubblicità del gioco d’azzardo viene applicato, sostenendo che alcune interpretazioni della normativa avrebbero consentito forme di comunicazione ritenute in contrasto con lo spirito originario del decreto del 2018. Per questo motivo il testo propone di aggiornare e rendere più esplicite le fattispecie vietate, con particolare riferimento ai contenuti riconducibili agli operatori di gioco e agli operatori di scommesse.
L’articolo 3 del disegno di legge stabilisce infatti che rientrino espressamente nel divieto di pubblicità anche le comunicazioni aventi finalità descrittiva, informativa e identificativa dell’offerta di gioco legale. Il provvedimento include inoltre le piattaforme di mercati predittivi o di intrattenimento sportivo sulle quali sia possibile scommettere oppure collegate a operatori del gioco, così come le piattaforme digitali che consentano, direttamente o indirettamente, forme di scommessa o di previsione economica su eventi sportivi.
Tra le fattispecie indicate figurano anche i siti satellite delle società di scommesse, gli aggregatori di risultati sportivi che richiamino nel nome o nel marchio altri siti di scommesse online, i servizi informativi che confrontano quote od offerte commerciali dei diversi operatori di scommesse, nonché piattaforme, portali, domini e siti web, anche con sede all’estero, che producano contenuti sportivi ma richiamino nel nome o nel logo un operatore di scommesse.
Il ddl ricomprende inoltre nel divieto la citazione di siti che propongono servizi di gioco, anche quando non abbiano natura promozionale, i domini identificativi di luoghi in cui si svolgono attività di gioco, le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi di gioco offerti e l’utilizzo di marchi che identifichino, oltre ai giochi con vincita in denaro o al gioco d’azzardo, ulteriori attività autonome riconducibili allo stesso fornitore.
Lo stesso articolo prevede inoltre che una quota dei ricavi generati dalle scommesse sportive, in misura non inferiore al 2,5% degli incassi derivanti dall’applicazione delle aliquote del prelievo erariale unico, sia destinata al finanziamento di progetti sociali ed educativi collegati al calcio, allo sviluppo dei settori giovanili e del calcio femminile, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva calcistici, oltre che a iniziative per l’inclusione sociale attraverso la pratica calcistica e a progetti di contrasto alla ludopatia. Le modalità applicative dovranno essere definite con un decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Di seguito il testo integrale del ddl:







