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Ravenna, il Consiglio di Stato conferma la chiusura della sala scommesse: legittimi distanziometro e pianificazione urbanistica

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal titolare di una sala scommesse di Ravenna, confermando la legittimità dei provvedimenti con cui il Comune aveva disposto la chiusura dell’attività e negato il trasferimento in un altro immobile individuato dall’operatore. La sentenza, pubblicata il 22 luglio, conferma la decisione del TAR Emilia-Romagna e ribadisce i principi già affermati dalla giurisprudenza in materia di distanziometro e pianificazione urbanistica.

La vicenda trae origine dall’applicazione della legge regionale dell’Emilia-Romagna sul contrasto al gioco d’azzardo patologico. La sala scommesse risultava infatti ubicata a meno di 500 metri da un luogo sensibile individuato nella mappatura comunale, circostanza che aveva imposto la delocalizzazione dell’attività. L’operatore aveva quindi individuato un nuovo immobile, ma il Comune aveva negato il titolo edilizio necessario per il cambio di destinazione d’uso, ritenendolo incompatibile con il Regolamento urbanistico edilizio (RUE), disponendo contestualmente la chiusura dell’esercizio.

Nell’appello l’operatore sosteneva che la combinazione tra il distanziometro e la disciplina urbanistica producesse un vero e proprio “effetto espulsivo” del gioco lecito dal territorio comunale, rendendo di fatto impossibile reperire immobili idonei per il trasferimento della sala scommesse. Secondo la tesi difensiva, le aree teoricamente disponibili sarebbero, nella pratica, inutilizzabili o economicamente insostenibili per una piccola impresa.

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto infondate queste argomentazioni, richiamando una precedente verificazione tecnica già svolta sul territorio di Ravenna. Da tale accertamento era emerso che il Comune dispone di aree idonee all’insediamento e alla delocalizzazione delle attività di gioco e che non sussiste un effetto espulsivo generalizzato. La sentenza evidenzia inoltre che, rispetto a tali accertamenti, non risultano intervenute modifiche urbanistiche o fattuali tali da giustificare una diversa valutazione.

Secondo i giudici, il Comune è tenuto ad assicurare la disponibilità di aree urbanisticamente idonee, ma non può essere obbligato a garantire al singolo operatore la presenza di un immobile già pronto all’uso o economicamente sostenibile in relazione alle specifiche esigenze imprenditoriali. Le difficoltà nel reperire un locale o i costi dell’investimento rappresentano infatti valutazioni di carattere economico e imprenditoriale che non incidono sulla legittimità della pianificazione urbanistica.

La sentenza affronta anche il tema del principio di proporzionalità. Il Collegio ricorda che la disciplina regionale mira a tutelare la salute pubblica, evitando la prossimità delle sale gioco ai luoghi frequentati da soggetti maggiormente esposti al rischio di sviluppare dipendenza da gioco d’azzardo. La violazione del principio di proporzionalità potrebbe configurarsi solo se la normativa impedisse completamente l’esercizio dell’attività sull’intero territorio comunale oppure rendesse oggettivamente impossibile o eccessivamente gravosa la delocalizzazione. Nel caso di Ravenna, invece, le verifiche tecniche hanno escluso entrambe le circostanze.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto legittima la scelta urbanistica del Comune di non consentire l’insediamento della sala scommesse nell’immobile individuato dall’operatore, osservando che la pianificazione è stata adottata sulla base di criteri generali e oggettivi e non può essere modificata per soddisfare le esigenze di un singolo imprenditore.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello, confermando la validità dei provvedimenti comunali e compensando le spese del giudizio tra le parti.

Redazione Jamma
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