La presenza di schede non correttamente protette, gusci alterati e codici di anomalia riconducibili a manomissioni rende gli apparecchi da gioco non conformi alla normativa, con conseguente responsabilità della società che li ha messi a disposizione del pubblico, anche quando non sia stato individuato l’autore materiale dell’intervento.
È quanto emerge da una decisione del Tribunale di XXXX , che ha confermato una sanzione amministrativa pecuniaria di 60mila euro, accompagnata dalla chiusura dell’attività per trenta giorni, nei confronti di una società operante nella distribuzione e gestione di apparecchi da intrattenimento. La controversia trae origine da controlli eseguiti nel gennaio 2020, durante i quali tre apparecchi erano risultati non conformi alle caratteristiche tecniche e di sicurezza previste dalla disciplina di settore.
Secondo quanto riportato nei verbali ispettivi, gli apparecchi presentavano gusci esterni alterati e tagliati, sigilli interni non integri e schede non correttamente ancorate o protette. Nella schermata di test erano inoltre comparsi specifici codici di anomalia, associati alla manomissione della copertura della scheda e ad altre forme di intervento non autorizzato. Sulla base di tali elementi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato la violazione della disposizione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che sanziona chi produce, distribuisce, installa o comunque mette a disposizione apparecchi non conformi.
La società aveva impugnato l’ordinanza-ingiunzione sostenendo che le anomalie rilevate non fossero riconducibili a una manomissione volontaria, ma a difetti di fabbricazione, deterioramento, vibrazioni o eventi accidentali. A sostegno della propria tesi era stata prodotta una comunicazione del produttore, nella quale si faceva riferimento alla possibilità che, su alcuni apparecchi, le etichette antieffrazione potessero deteriorarsi per effetto delle vibrazioni.
Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che tale documentazione non fosse sufficiente a smentire gli accertamenti compiuti durante il controllo. La comunicazione del produttore riguardava infatti il possibile deterioramento delle etichette, ma non forniva una spiegazione adeguata per gli ulteriori elementi riscontrati: i tagli presenti sui gusci, la mancata integrità dei sigilli interni, la condizione delle schede e soprattutto la registrazione dei codici di anomalia relativi alla manomissione. Secondo il giudice, questi elementi, considerati nel loro insieme, descrivevano una situazione incompatibile con un semplice cedimento strutturale o con il normale deterioramento dell’apparecchio. Le anomalie rilevate strumentalmente indicavano invece un intervento attivo sulle componenti interne e sui sistemi di protezione.
Un ruolo centrale nella decisione è stato attribuito ai verbali della Guardia di Finanza. Tali atti, ha ricordato il Tribunale, fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che i pubblici ufficiali attestano come avvenuti in loro presenza. Nel caso esaminato, i verbalizzanti non si erano limitati a esprimere una valutazione generica sulla non conformità degli apparecchi, ma avevano descritto puntualmente le condizioni dei gusci, dei sigilli e delle componenti interne, riportando anche i risultati della schermata tecnica di test. La società non aveva quindi fornito elementi probatori idonei a superare la ricostruzione contenuta nei verbali.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che, ai fini dell’applicazione della sanzione, non è necessario individuare chi abbia materialmente manomesso l’apparecchio. La norma contestata non punisce soltanto l’autore diretto dell’alterazione, ma comprende una pluralità di condotte: produzione, distribuzione, installazione e messa a disposizione di apparecchi non conformi. La responsabilità della società derivava quindi dal fatto di essere proprietaria e distributrice degli apparecchi che, al momento dell’ispezione, risultavano privi delle condizioni tecniche e di sicurezza richieste. In questa prospettiva, la mancata identificazione dell’autore materiale della manomissione non esclude la responsabilità di chi ha consentito che l’apparecchio non conforme fosse presente e utilizzabile nell’esercizio.
Il giudice ha respinto anche l’eccezione relativa al presunto difetto di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione. La società sosteneva che ADM non avesse esaminato analiticamente le memorie difensive presentate nel corso del procedimento amministrativo. Il Tribunale ha però ricordato che il giudizio di opposizione non riguarda soltanto la legittimità formale dell’atto, ma l’intero rapporto sanzionatorio. Il giudice dell’opposizione deve dunque verificare direttamente se la violazione sia stata commessa e se la pretesa dell’Amministrazione sia fondata. Nel caso concreto, inoltre, l’ordinanza richiamava espressamente i verbali ispettivi, già conosciuti dalla società e contenenti una descrizione dettagliata delle anomalie. La motivazione per relationem è stata quindi ritenuta sufficiente.
In secondo piano, il Tribunale ha affrontato la posizione personale del soggetto che aveva originariamente promosso il ricorso sia in nome della società sia in proprio. L’ordinanza-ingiunzione era però stata emessa esclusivamente nei confronti della società e non conteneva alcuna contestazione personale né prevedeva una responsabilità solidale a carico dell’amministratore. Il giudice ha inoltre rilevato che, al momento dei controlli, il ricorrente non rivestiva ancora la carica di amministratore e non poteva quindi essere considerato autore della condotta illecita. La sua opposizione personale è stata pertanto dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione.
Il Tribunale ha ricordato che può impugnare l’ordinanza soltanto il soggetto al quale il provvedimento è formalmente e sostanzialmente rivolto. Non è sufficiente avere un interesse indiretto alla sua rimozione o temere possibili conseguenze future nei rapporti con la società. La distinzione tra la personalità giuridica dell’impresa e quella del suo amministratore impedisce infatti a quest’ultimo di agire in proprio contro una sanzione intestata esclusivamente alla società.
La vicenda presentava anche una questione relativa alla rappresentanza processuale dell’impresa, sottoposta nel frattempo a sequestro e confisca. Il ricorso era stato inizialmente proposto dall’amministratore statutario, quando il patrimonio aziendale e le quote sociali erano già affidati a un amministratore giudiziario. Il Tribunale ha rilevato che, nei giudizi destinati a incidere sul patrimonio sequestrato, la rappresentanza processuale spetta all’amministratore giudiziario. La procura originaria era quindi stata rilasciata da un soggetto privo dei necessari poteri, ma il vizio è stato sanato attraverso la successiva costituzione di un difensore munito di una nuova procura conferita dall’amministratore giudiziario, con efficacia retroattiva.
È stata infine respinta l’eccezione secondo cui il sequestro e la confisca avrebbero impedito ad ADM di adottare l’ordinanza-ingiunzione. Il Tribunale ha distinto tra la fase di accertamento della sanzione e quella della riscossione. Il Codice antimafia vieta l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sui beni sequestrati, ma non impedisce all’Amministrazione di accertare la violazione né al giudice di verificare la fondatezza del credito. L’ordinanza-ingiunzione costituisce un titolo esecutivo, ma non coincide con l’esecuzione forzata. L’eventuale riscossione sul patrimonio sottoposto a misura di prevenzione dovrà quindi seguire le procedure speciali previste dalla normativa antimafia.
Il Tribunale ha quindi rigettato l’opposizione della società, confermando la sanzione da 60mila euro e la chiusura dell’attività per trenta giorni, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente dall’amministratore. La pronuncia ribadisce un principio rilevante per gli operatori del settore: chi mette a disposizione apparecchi da gioco deve garantirne la costante conformità tecnica e l’integrità delle componenti interne. La presenza di schede non adeguatamente protette, sigilli compromessi, gusci alterati e codici di manomissione può essere sufficiente a fondare la responsabilità del proprietario o distributore, indipendentemente dall’identificazione di chi abbia materialmente eseguito l’intervento.
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