Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio consolida l’impianto giuridico di Piracy Shield e rafforza i poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella lotta alla pirateria online. Con tre sentenze pubblicate il 17 luglio 2026, i giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi promossi da Cloudflare contro gli ordini di blocco e la successiva sanzione irrogata da Agcom, delineando un quadro destinato a incidere profondamente sull’applicazione della legge antipirateria.
Le decisioni affrontano i principali nodi giuridici sollevati dalla società statunitense, chiamata ad adeguarsi agli ordini emanati attraverso la piattaforma Piracy Shield. Il TAR ha escluso che il Digital Services Act attribuisca alle autorità dello Stato membro in cui ha sede il rappresentante legale del prestatore la competenza esclusiva ad adottare o far eseguire gli ordini di inibizione. Secondo il Collegio, il regolamento europeo disciplina gli obblighi di cooperazione e vigilanza, ma non priva Agcom dei poteri conferiti dalla normativa italiana.
I giudici hanno inoltre affermato che la legge n. 93 del 2023 attribuisce espressamente ad Agcom il potere di impartire ordini anche nei confronti di fornitori di servizi digitali stabiliti all’estero, purché i loro servizi producano effetti nel territorio italiano. Nel contesto digitale, osserva il TAR, il criterio determinante non è quello della sede del prestatore, bensì quello degli effetti prodotti dall’attività , principio che consente di tutelare efficacemente il diritto d’autore anche nei confronti di operatori internazionali.
Un altro punto centrale riguarda la procedura adottata attraverso Piracy Shield. Il TAR ha ritenuto legittimo il procedimento abbreviato previsto dalla legge antipirateria, che consente l’adozione di ordini cautelari senza contraddittorio preventivo nei casi di particolare urgenza, come le trasmissioni sportive in diretta. La compressione iniziale del contraddittorio è stata ritenuta giustificata dalla necessità di impedire che il danno economico derivante dalla pirateria si consumi prima dell’intervento dell’autorità , fermo restando il successivo diritto degli operatori a proporre reclamo.
Le sentenze affrontano anche il tema delle cosiddette ingiunzioni dinamiche, confermandone la piena legittimità . Secondo il TAR, l’estensione automatica dei blocchi a nuovi domini o indirizzi IP riconducibili ai medesimi contenuti illeciti non costituisce un nuovo procedimento amministrativo, ma rappresenta una modalità esecutiva indispensabile per evitare che i gestori dei siti pirata eludano gli ordini modificando rapidamente gli indirizzi di accesso.
Respinte anche le contestazioni relative alla presunta incompetenza territoriale di Agcom, alla violazione del principio di territorialità , al difetto di istruttoria, alla sproporzione delle misure e alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il Tribunale ha riconosciuto che il sistema predisposto dalla legge italiana realizza un bilanciamento proporzionato tra la tutela del diritto d’autore e gli altri diritti fondamentali coinvolti.
Con le tre pronunce il TAR conferma inoltre la legittimità dell’ordine impartito a Cloudflare, respingendo le censure contro il procedimento sanzionatorio culminato nell’ingiunzione da oltre 14 milioni di euro per l’inottemperanza agli ordini di Agcom. Le decisioni rafforzano così il quadro normativo costruito attorno a Piracy Shield e rappresentano un precedente di rilievo per tutti gli operatori tecnologici che forniscono servizi di rete, DNS, VPN e intermediazione digitale, confermando che gli obblighi previsti dalla disciplina italiana possono essere fatti valere anche nei confronti di soggetti con sede fuori dai confini nazionali quando le violazioni producono effetti sul territorio italiano.







