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Sale slot, il gestore passa a un altro concessionario: quando il Tribunale fa saltare la penale di non concorrenza da 100mila euro

Il Tribunale di XXXX interviene su un tema destinato ad avere un impatto concreto sui rapporti tra concessionari del gioco pubblico e gestori delle sale con apparecchi da intrattenimento a vincita. Il giudice affronta la validità delle clausole di non concorrenza contenute nei contratti standard utilizzati nel settore, chiarendo che la semplice presenza della doppia firma non è sufficiente se il contraente non è posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza quale clausola particolarmente onerosa stia approvando.

La vicenda trae origine dal rapporto contrattuale tra un concessionario della rete del gioco pubblico e il gestore di una sala dotata di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. Si tratta dei contratti con cui il concessionario affida al gestore l’esercizio del punto vendita, l’installazione e la gestione degli apparecchi AWP e VLT o di altri prodotti di gioco pubblico autorizzati. In questi rapporti è frequente la previsione di un patto di non concorrenza post-contrattuale: il gestore, una volta cessato il rapporto, si impegna per un determinato periodo a non svolgere la stessa attività con un diverso concessionario nella medesima area territoriale. A garanzia dell’obbligo viene normalmente prevista una penale di importo elevato.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il concessionario chiedeva il pagamento di una penale pari a 100.000 euro sostenendo che il gestore, cessato il contratto, avesse iniziato a operare con un altro concessionario nello stesso Comune, violando così il patto di non concorrenza. La controversia, tuttavia, presentava anche un ulteriore elemento. La cessazione del rapporto era intervenuta dopo la chiusura della sala in conseguenza dell’applicazione della normativa regionale sul cosiddetto “distanziometro”, che aveva imposto la cessazione dell’attività per incompatibilità con le distanze minime dai luoghi sensibili. Il gestore della sala aveva quindi contestato non solo la validità del patto di non concorrenza, ma anche la possibilità stessa di pretendere l’applicazione della clausola in un contesto determinato dalla sopravvenuta impossibilità di proseguire l’attività.

Il Tribunale, però, non arriva ad affrontare questi aspetti. Non stabilisce se il gestore abbia effettivamente svolto attività concorrenziale, né valuta se la clausola fosse compatibile con la cessazione del rapporto determinata dalla disciplina regionale. La decisione si arresta prima, su una questione esclusivamente contrattuale: la clausola di non concorrenza non può produrre effetti perché non è stata validamente approvata secondo quanto prescrive l’articolo 1341, secondo comma, del Codice civile.

La norma disciplina i cosiddetti contratti per adesione, cioè quei contratti predisposti unilateralmente da una delle parti attraverso formulari standardizzati, come avviene normalmente nel settore del gioco pubblico. Quando il contratto contiene clausole particolarmente gravose per l’altra parte – tra cui limitazioni di responsabilità, clausole penali, facoltà di recesso, deroghe alla competenza del giudice e, secondo la giurisprudenza, anche patti limitativi della libertà contrattuale come quelli di non concorrenza – esse devono essere specificamente approvate mediante una seconda sottoscrizione. Nel contratto esaminato dal Tribunale la doppia firma era effettivamente presente. Il problema, però, riguardava il modo in cui era stata predisposta.

La dichiarazione di approvazione richiamava genericamente un intero articolo del contratto, intitolato semplicemente “Risoluzione“. All’interno di quella stessa disposizione erano però raccolte previsioni molto diverse: le ipotesi di scioglimento del contratto, obblighi di manleva, il patto di non concorrenza e la relativa clausola penale.

Secondo il Tribunale questo sistema non soddisfa il requisito imposto dall’articolo 1341 del Codice civile.

La doppia sottoscrizione, infatti, non rappresenta un mero adempimento formale, ma uno strumento di tutela del contraente aderente. La sua funzione è richiamare l’attenzione su quelle clausole che incidono maggiormente sulla posizione giuridica di chi sottoscrive il contratto. Se il richiamo avviene attraverso il semplice numero di un articolo dal titolo generico, all’interno del quale convivono disposizioni di natura diversa, tale finalità viene meno.

La decisione richiama espressamente un recente orientamento della Corte di Cassazione. In quella pronuncia la Suprema Corte aveva affermato che non è sufficiente richiamare numericamente un articolo contenente una pluralità di clausole eterogenee. Perché la specifica approvazione sia valida occorre che il richiamo renda immediatamente percepibile anche il contenuto della clausola vessatoria, consentendo al contraente di comprendere quale limitazione stia accettando.

Il Tribunale in questo caso applica integralmente questo principio al settore del gioco pubblico.

La conseguenza pratica è rilevante. La domanda risarcitoria del concessionario viene integralmente respinta senza che il giudice debba accertare se il gestore abbia realmente violato il divieto di concorrenza. È sufficiente rilevare che la clausola non era stata efficacemente approvata perché la penale non possa essere pretesa.

La pronuncia assume particolare interesse per il comparto del gioco perché la quasi totalità dei rapporti tra concessionari e gestori viene regolata attraverso modelli contrattuali standardizzati. Si tratta di formulari predisposti unilateralmente nei quali il gestore aderisce a condizioni già determinate dal concessionario, comprese le clausole che disciplinano l’esclusiva commerciale, il divieto di operare con concorrenti, le penali e gli obblighi successivi alla cessazione del rapporto.

Il Tribunale lascia chiaramente intendere che non sarà più sufficiente predisporre una seconda firma accompagnata dal semplice richiamo numerico degli articoli del contratto. Se all’interno dello stesso articolo convivono disposizioni diverse, la clausola particolarmente onerosa dovrà essere individuata in modo espresso e riconoscibile.

Per gli operatori del settore si tratta di un richiamo importante. La sentenza non mette in discussione la legittimità dei patti di non concorrenza nei rapporti tra concessionari e gestori, che continuano ad essere astrattamente ammissibili se rispettano i limiti previsti dall’ordinamento. Ciò che viene censurato è la tecnica redazionale adottata nei formulari contrattuali.

La decisione conferma così un orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso nel controllo delle clausole predisposte unilateralmente: non basta rispettare formalmente l’obbligo della doppia sottoscrizione, ma occorre che il contraente sia realmente posto nelle condizioni di comprendere quali clausole limitative dei propri diritti sta approvando. Per i concessionari del gioco pubblico questo potrebbe rendere necessario rivedere la struttura dei contratti utilizzati nella rete commerciale, soprattutto con riferimento alle clausole di non concorrenza, alle penali e a tutte le altre previsioni soggette alla disciplina dell’articolo 1341 del Codice civile.

Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione. 

Redazione Jamma
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