Il Tribunale amministrativo superiore della Baviera (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, BayVGH) ha emesso una decisione destinata ad avere un impatto rilevante sull’interpretazione della normativa tedesca sul gioco. Accogliendo il ricorso di Seven.One Entertainment Group GmbH, società del gruppo ProSiebenSat.1 Media SE, assistita dallo studio legale DLA Piper, il giudice ha stabilito che un’attività può essere qualificata come gioco d’azzardo ai sensi del Trattato statale sul gioco del 2021 (GlüStV 2021) e dell’articolo 284 del Codice penale tedesco solo se è in gioco una somma di denaro economicamente significativa. La sentenza ribalta il precedente orientamento dello stesso tribunale e stabilisce che i giochi a premi online con una quota di partecipazione di 50 centesimi, nei quali il giocatore non può perdere più di 10 euro all’ora anche effettuando partecipazioni ripetute, non rientrano nella definizione di gioco d’azzardo illegale prevista dalla normativa vigente.
La controversia nasceva da un provvedimento dell’autorità di vigilanza sul gioco, che aveva ordinato la cessazione dell’attività di un sito internet sul quale venivano offerti giochi a premi a pagamento. Secondo l’autorità, qualsiasi gioco di sorte con una quota di partecipazione costituisce gioco d’azzardo e, in assenza di una licenza, deve essere vietato. In primo grado il Tribunale amministrativo di Monaco aveva respinto il ricorso della società, pur riconoscendo la rilevanza delle questioni giuridiche sollevate e autorizzando l’appello. Il BayVGH ha ora annullato quella decisione e dichiarato illegittimo il provvedimento di divieto .
Nelle motivazioni, i giudici hanno chiarito che la “quota di partecipazione” versata dal giocatore corrisponde, sotto il profilo giuridico, alla “posta” prevista dalla disciplina penale sul gioco d’azzardo. Per distinguere il vero gioco d’azzardo dalle semplici attività di intrattenimento, la somma in gioco deve essere superiore a un livello meramente simbolico. Il tribunale ha inoltre richiamato un principio di rango costituzionale: i Länder tedeschi non possono adottare una definizione di gioco d’azzardo diversa da quella prevista dal diritto penale federale, che prevale in questa materia. Secondo il BayVGH, la possibilità di perdere più di 10 euro all’ora rappresenta oggi un indicatore della presenza di gioco d’azzardo, soglia che il collegio ha paragonato al costo di altre forme di intrattenimento, come un biglietto del cinema.
Poiché i giochi offerti da Seven.One Entertainment Group rispettavano tale limite ed erano principalmente orientati all’intrattenimento, il tribunale li ha qualificati come giochi ricreativi leciti, esclusi dall’ambito di applicazione del GlüStV 2021. La sentenza affronta anche un ulteriore profilo regolatorio, stabilendo che questi giochi a premi online non necessitano di un’autorizzazione ai sensi della normativa tedesca sulle attività commerciali (Gewerbeordnung), in quanto tale disciplina riguarda esclusivamente alcune tipologie di giochi fisici svolti in presenza e non quelli offerti online.
Il BayVGH ha comunque autorizzato il ricorso al Tribunale amministrativo federale, ritenendo che le questioni interpretative affrontate richiedano un chiarimento definitivo da parte della più alta giurisdizione amministrativa tedesca. Michael Stulz-Herrnstadt, partner di DLA Piper specializzato in diritto pubblico e regolazione, che ha guidato il team legale nel procedimento, ha commentato: “La decisione del BayVGH è fondamentale per definire il concetto di gioco d’azzardo ai sensi del GlüStV 2021 nell’ambito dell’intero ordinamento giuridico tedesco”. Il team di DLA Piper era composto, oltre che da Michael Stulz-Herrnstadt, dalla senior associate Rabea Kjellsson e dal counsel Christoph Engelmann. Per Seven.One Entertainment Group GmbH ha seguito il caso Florian Kolb, Legal Director, Legal Affairs | Entertainment.







