HomeAttualitàPubblicità del gioco su YouTube, il Consiglio di Stato conferma l’annullamento della...

Pubblicità del gioco su YouTube, il Consiglio di Stato conferma l’annullamento della multa AGCOM da 60 mila euro

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e confermato l’annullamento della sanzione da 60 mila euro irrogata a una società per alcuni video pubblicati su YouTube e ritenuti in violazione del divieto di pubblicità del gioco previsto dal Decreto Dignità.

La vicenda nasce da un’indagine avviata da AGCOM nei confronti di Google per la diffusione sulla piattaforma YouTube di contenuti realizzati da diversi content creator e considerati promozionali rispetto a siti di gioco con vincite in denaro. A seguito degli accertamenti, l’Autorità aveva chiesto a Google di identificare gli autori dei video e, sulla base delle informazioni ricevute, aveva individuato una società quale titolare formale del canale “Gratta e Vinci – Lucky – Il Milionario”.

Da qui la contestazione e la successiva sanzione da 60 mila euro.

La società aveva però impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, sostenendo di non poter essere ritenuta responsabile dei video perché, al momento della loro pubblicazione, non era ancora stata costituita. I contenuti erano stati realizzati e monetizzati direttamente dal content creator, persona fisica, sulla base di un contratto stipulato personalmente con Google.

Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che AGCOM avesse fondato la propria decisione su un dato puramente formale, ossia la titolarità del canale al momento in cui Google aveva trasmesso le informazioni, senza verificare chi avesse effettivamente prodotto e pubblicato i contenuti contestati.

AGCOM aveva impugnato la sentenza sostenendo, tra l’altro, che la società avesse partecipato al procedimento senza contestare in modo sufficiente la propria responsabilità e che vi fosse una sostanziale sovrapposizione tra il content creator e il legale rappresentante della società.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa ricostruzione.

I giudici hanno chiarito innanzitutto che il comportamento tenuto durante il procedimento amministrativo non può limitare il diritto di difesa in giudizio. La mancata contestazione di alcuni elementi davanti all’Autorità non equivale ad accettazione della sanzione e non impedisce alla società di far valere successivamente le proprie ragioni davanti al giudice.

Palazzo Spada ha poi confermato il punto centrale della decisione di primo grado: la società era stata costituita soltanto il 5 ottobre 2023, quindi dopo la pubblicazione dei video contestati. Tra il 2019 e il 2023, infatti, i contenuti erano stati realizzati dal creator in proprio, sulla base di un accordo personale con Google, che aveva corrisposto direttamente a lui i compensi collegati alle visualizzazioni.

Secondo il Consiglio di Stato, la società era quindi un soggetto giuridico distinto e del tutto estraneo ai fatti.

La sentenza evidenzia inoltre che la documentazione disponibile già nel corso del procedimento indicava chiaramente il content creator come autore dei video e destinatario dei pagamenti. Le ricevute di Google, così come le informazioni raccolte dalla Guardia di Finanza, confermavano che i ricavi erano stati percepiti dalla persona fisica e non dalla società.

I giudici hanno escluso anche la possibilità di considerare la contestazione notificata alla società come valida nei confronti del creator. L’atto era stato inviato esclusivamente alla Pec della società e il procedimento era stato formalmente condotto nei confronti di quest’ultima. Non è quindi possibile trasferirne gli effetti alla persona fisica, rimasta estranea al procedimento sanzionatorio.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevanti, rispetto a questo caso, le questioni ancora pendenti davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea sull’articolo 9 del Decreto Dignità. La decisione, infatti, non riguarda la legittimità del divieto di pubblicità del gioco né la qualificazione dei video come contenuti promozionali, ma esclusivamente la corretta individuazione del soggetto responsabile.

L’appello di AGCOM è stato quindi respinto e l’Autorità è stata condannata al pagamento di 4 mila euro di spese processuali, oltre agli accessori di legge.

La sentenza ribadisce un principio centrale in materia sanzionatoria: una società non può essere chiamata a rispondere per condotte poste in essere da una persona fisica prima ancora della sua costituzione. La mera titolarità successiva di un canale YouTube non è sufficiente per attribuirle la responsabilità di contenuti pubblicati in precedenza.

Altri articoli