Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha sospeso in via cautelare l’efficacia del decreto con cui il Questore di Livorno aveva disposto la sospensione per dieci giorni della licenza di una sala scommesse di Livorno, rinviando ogni decisione definitiva alla camera di consiglio fissata per il 3 settembre 2026.
Il provvedimento riguarda la titolare di un’impresa individuale e della licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse ippiche e sportive nei locali di Livorno. La ricorrente è assistita dagli avvocati Cino Benelli e Federico Orso.
La Questura aveva disposto la sospensione immediata della licenza per dieci giorni, contestando la presenza di undici apparecchi da gioco con vincita in denaro all’interno dell’esercizio. Secondo quanto riportato nel decreto impugnato, la licenza non consentirebbe l’utilizzo di tali apparecchi e il punto di raccolta si troverebbe inoltre a una distanza inferiore rispetto a quella minima prevista dai cosiddetti luoghi sensibili. Le contestazioni erano scaturite da un controllo della Guardia di Finanza effettuato il 24 giugno 2026, durante il quale era stato redatto un verbale di accertamento.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR chiedendo una tutela cautelare urgente, sostenendo che l’eventuale decisione del collegio sarebbe arrivata quando il periodo di sospensione sarebbe già stato interamente scontato, con conseguenti perdite economiche e un possibile allontanamento della clientela. Nel ricorso è stato inoltre evidenziato che la sospensione coincide con la fase conclusiva dei Campionati mondiali di calcio, periodo particolarmente rilevante per l’attività di raccolta delle scommesse.
Il presidente della Seconda Sezione del TAR ha ritenuto sussistente il rischio di un danno qualificato per la ricorrente, considerando che la prima udienza collegiale utile è stata fissata soltanto per il 3 settembre 2026, quando il provvedimento avrebbe già esaurito i propri effetti.
Per questo motivo il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia del decreto limitatamente alla parte che imponeva il blocco della licenza, precisando che l’eventuale periodo di sospensione potrà essere eseguito successivamente qualora la domanda cautelare venga respinta nel giudizio collegiale.
Resta invece pienamente efficace l’ordine impartito dalla Questura di rimuovere gli apparecchi da intrattenimento e da gioco lecito con vincita in denaro presenti all’interno del locale.
La decisione ha carattere esclusivamente cautelare e non anticipa il giudizio sul merito della controversia, che sarà esaminato dal collegio del TAR nella camera di consiglio del 3 settembre 2026.







