Bonus di benvenuto, programmi VIP, cashback, countdown. Da mesi è in corso una partita sempre più serrata tra un’associazione dei consumatori e i concessionari del gioco online, chiamati a confrontarsi con un tema destinato a incidere direttamente sulle modalità di comunicazione dei siti di gioco legale.
Il nodo è ormai noto: fino a che punto un operatore autorizzato può informare i propri clienti sulle promozioni disponibili senza sconfinare nella pubblicità vietata dall’articolo 9 del Decreto Dignità? Una domanda apparentemente semplice che, negli ultimi mesi, ha prodotto ricorsi, pronunce dei tribunali, interventi regolatori e un clima di crescente incertezza per l’intero settore.
L’associazione dei consumatori CODICI, dopo aver ottenuto due importanti pronunce favorevoli davanti ai Tribunali di Milano e Catania, ha progressivamente esteso le proprie iniziative nei confronti di gran parte dei concessionari italiani. Secondo l’associazione, bonus di benvenuto, programmi VIP e altre iniziative promozionali pubblicate all’interno dei siti di gioco costituiscono messaggi pubblicitari vietati dal Decreto Dignità, alla luce anche delle Linee guida adottate da AGCOM. Ad oggi le azioni avviate nei confronti delle società concessionarie di gioco online sarebbero diverse decine.
La questione ha richiamato anche l’attenzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con una recente circolare, l’Ufficio Gioco a Distanza ha richiamato gli operatori al rispetto delle Linee guida AGCOM, invitandoli ad adottare criteri di “continenza” nella comunicazione. Un intervento volutamente prudente, che non introduce nuovi divieti né scioglie il nodo interpretativo, ma richiama gli operatori a una particolare cautela.
Ora, però, emerge un elemento nuovo.
Jamma è infatti in grado di riferire che almeno uno dei procedimenti promossi nei confronti di un concessionario non si è concluso con una pronuncia di merito. A differenza dei casi decisi dai Tribunali di Milano e Catania, la controversia ha seguito un percorso diverso. Secondo un’ordinanza di un Tribunale civile, il procedimento è stato dichiarato estinto dopo che l’associazione ha rinunciato sia all’azione sia agli atti del giudizio, rinuncia successivamente accettata dal concessionario convenuto, nel caso specifico si tratta di 888, con compensazione delle spese tra le parti.
Fin qui potrebbe sembrare una normale vicenda processuale. Il passaggio più interessante dell’ordinanza, però, è un altro.
Il Tribunale precisa infatti che la rinuncia è intervenuta “a seguito delle interlocuzioni tra le parti”. Un inciso che lascia intendere come, prima della chiusura del procedimento, vi sia stato un confronto diretto tra associazione e concessionario.
L’ordinanza non spiega quale sia stato il contenuto di queste interlocuzioni. Non è dato sapere se il concessionario abbia modificato le modalità di comunicazione dei bonus, se siano stati assunti impegni reciproci oppure se la decisione di rinunciare sia maturata per altre valutazioni. Il giudice si limita a prendere atto della rinuncia e della sua accettazione, dichiarando l’estinzione del processo.
Proprio questo rende il provvedimento interessante. Per la prima volta uno dei numerosi contenziosi aperti sul tema non arriva fino alla decisione del giudice, ma si chiude dopo un’interlocuzione tra le parti.
Il dato assume particolare rilievo se inserito nel quadro complessivo. Negli ultimi mesi il settore del gioco online è stato interessato da un acceso confronto sulla distinzione tra informazione commerciale e pubblicità vietata. Da una parte l’associazione dei consumatori sostiene che bonus, programmi fedeltà, cashback e altre promozioni rivolte agli utenti rappresentino messaggi pubblicitari incompatibili con il Decreto Dignità; dall’altra gli operatori ribadiscono che tali contenuti sono destinati esclusivamente ai clienti registrati e costituiscono informazioni relative al rapporto contrattuale, diffuse nel rispetto delle Linee guida AGCOM.
Le decisioni dei Tribunali di Milano e Catania hanno rafforzato la posizione dell’associazione, contribuendo ad ampliare il numero delle iniziative giudiziarie nei confronti dei concessionari. Il Tribunale di Roma, in un’altra occasione, ha dato ragione al concessionario respongendo le richieste dell’associazione. Parallelamente, ADM ha invitato gli operatori a mantenere una comunicazione improntata alla “continenza”, senza però fornire una soluzione definitiva alla questione.
L’ordinanza del Tribunale di Roma di cui Jamma dà oggi notizia in anteprima, non modifica questo scenario sotto il profilo giuridico. Non affronta il merito della controversia e non costituisce un precedente sulla liceità dei bonus o dei programmi VIP. Introduce però un elemento nuovo: dimostra che almeno una delle controversie ha trovato una soluzione senza attendere una pronuncia del giudice.
Potrebbe trattarsi di un episodio isolato oppure del segnale di un diverso approccio nella gestione di un contenzioso ormai esteso a gran parte del comparto del gioco online. È ancora presto per dirlo. Ma dopo mesi di ricorsi, sentenze e richiami regolatori, il fatto che una causa si sia chiusa attraverso un confronto tra le parti rappresenta, di per sé, una novità che merita attenzione. Resta solo da capire se la soluzione scaturita dalla interlocuzione tra la società di diritto maltese con sito autorizzato in Italia e l’associazione Codici possa essere mutuata da altri operatori.
E qui, come si potrebbe dire, si apre un altro capitolo. Voci non confermate, indiscrezioni, farebbero intendere che il caso di cui oggi parliamo non sia isolato, ovvero l’interlocuzione sulle modalità di comunicazione del bonus si sarebbero tenuti in altri casi, prima che la causa arrivasse davanti al giudice. Resta il mistero sui contenuti di questa sorta di ‘accordo’, su come la presentazione dei bonus e altre comunicazioni siano state, qualora la notizia risultasse fondata, concordate tra le parti, ovvero concessionario e associazione. Vero è, e questo lo possiamo dire con certezza, che su questi temi l’associazione CODICI è stata audita da AGCOM, ma l’autorità, ad oggi, ha ritenuto di non intervenire nel merito dei contenziosi. Scelta ha sta suscitando molte perplessità per diversi motivi. Primo tra tutti il fatto che sia una associazione di consumatori a dettare, in qualche modo e senza alcuna autorità, se non il legittimo interesse alla difesa dei diritti dei cittadini, le regole della comunicazioni su cui altri preposti a farlo starebbero prendendo tempo. E anche troppo a giudizio di alcuni. Dal canto suo AGCOM, come specificato in sede di audizione alla Camera, ha deciso di sospendere ogni decisione sulla conformità delle comunicazioni alle linee guida imposte dal Decreto Dignità in attesa delle decisioni di magistratura comunitaria e amministrativa. Insomma una situazione alquanto paradossale e di difficile comprensione.







