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TAR Lazio: accolto solo in parte il ricorso di Cirsa sulle penali ADM per il 2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto solo parzialmente il ricorso presentato da Cirsa Italia S.p.A., difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in merito alle penali irrogate per presunte violazioni dei livelli di servizio relativi alla gestione della rete telematica del gioco lecito nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014.

La controversia riguardava un provvedimento con cui ADM aveva applicato sanzioni contrattuali per un importo complessivo di 13.361,44 euro, a seguito dell’accertamento di presunte inosservanze degli obblighi previsti dalla convenzione di concessione. Cirsa aveva contestato, tra gli altri aspetti, la tardività della contestazione delle violazioni, l’applicazione retroattiva dei criteri di calcolo delle penali, il metodo utilizzato per determinarne l’importo e la sussistenza delle responsabilità contestate.

Il TAR ha respinto le principali censure sulla tempestività dell’azione amministrativa, richiamando il recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui le penali previste dalla convenzione hanno natura negoziale e non costituiscono sanzioni amministrative. Di conseguenza, l’Amministrazione dispone del termine ordinario di prescrizione decennale previsto dal codice civile e non dei termini più brevi stabiliti dalla legge sulle sanzioni amministrative.

I giudici hanno inoltre ritenuto legittima l’applicazione dei criteri di quantificazione delle penali introdotti dalla determinazione direttoriale del 2021, evidenziando che tali criteri non hanno modificato gli importi minimi e massimi già fissati dalla convenzione, ma hanno soltanto disciplinato le modalità di individuazione del valore concreto della penale nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Accoglimento, invece, per il motivo relativo al metodo di calcolo del limite massimo delle penali. Secondo il TAR, seguendo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, ADM non avrebbe dovuto sommare i compensi derivanti dai sistemi di gioco AWP e VLT per determinare il tetto dell’11% previsto dalla convenzione, ma calcolare separatamente il limite per ciascun sistema di gioco.

Parzialmente accolte anche le contestazioni riguardanti alcune violazioni relative ai sistemi VLT. Il Tribunale ha riconosciuto che, fino al maggio 2014, erano presenti criticità tecniche legate all’implementazione del protocollo di comunicazione, tali da incidere sui tempi di trasmissione delle informazioni contabili. Inoltre, è stata ritenuta fondata la censura relativa ad alcuni messaggi telematici registrati a cavallo della mezzanotte, poiché all’epoca non esisteva una regola tecnica che imponesse la contabilizzazione di puntata e vincita nella stessa giornata.

Diversamente, il TAR ha confermato la legittimità della penale relativa alla mancata risposta corretta a una richiesta di verifica dell’integrità del software di un terminale VLT, ritenendo che la documentazione tecnica prodotta da ADM dimostrasse l’effettiva ricezione del messaggio da parte del sistema di gioco di Cirsa.

Con la sentenza il ricorso è stato quindi accolto solo in parte. Il Tribunale ha annullato le penali nella misura derivante dall’errato metodo di calcolo del limite massimo e per alcune specifiche contestazioni riferite ai livelli di servizio VLT, lasciando però ad ADM la possibilità di rideterminare le penali nel rispetto dei criteri indicati dal giudice. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Redazione Jamma
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