L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato una dichiarazione con cui richiama l’attenzione degli operatori e delle autorità nazionali sull’offerta crescente di “event contracts” e sullo sviluppo dei cosiddetti mercati predittivi (“prediction markets“), ricordando che, in determinate circostanze, tali prodotti possono rientrare nella disciplina degli strumenti finanziari e risultare vietati ai clienti al dettaglio.
Nel documento, ESMA evidenzia come negli ultimi mesi si sia registrato un aumento dell’offerta di contratti il cui risultato economico dipende dall’esito di un evento futuro con risposta binaria (“sì” o “no”). Si tratta di strumenti che prevedono un esito anch’esso binario: l’investitore riceve un pagamento prefissato se la previsione si rivela corretta oppure non riceve nulla nel caso contrario.
L’Autorità precisa che non tutti gli event contracts costituiscono strumenti finanziari. La qualificazione dipende infatti dalla natura dell’evento sottostante. Soltanto quando il contratto riguarda uno dei sottostanti previsti dalla direttiva MiFID II può essere considerato un derivato e, quindi, uno strumento finanziario.
In tali casi entrano in gioco le misure di product intervention introdotte da ESMA nel 2018 sulle opzioni binarie e successivamente recepite in modo permanente dalle autorità nazionali di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Di conseguenza, la commercializzazione, distribuzione o vendita di questi strumenti ai clienti retail è vietata.
Uno dei passaggi centrali della dichiarazione riguarda la qualificazione giuridica dei prodotti. ESMA sottolinea che il nome commerciale utilizzato dagli operatori – ad esempio “event contracts” o “prediction markets” – è irrilevante ai fini dell’applicazione della normativa europea. Ciò che conta è il funzionamento concreto del prodotto.
Per questo motivo, gli intermediari sono chiamati a effettuare una valutazione giuridica approfondita delle caratteristiche dei contratti offerti, verificando se rientrino nella definizione di strumenti finanziari e, conseguentemente, nel campo di applicazione delle misure di intervento sui prodotti.
L’Autorità osserva inoltre che l’eventuale riconoscimento di un “coupon”, di un premio o di un interesse sulle somme versate non modifica la natura binaria del contratto e non consente di sottrarlo alle regole applicabili alle opzioni binarie.
La dichiarazione ricorda anche che, qualora tali prodotti costituiscano strumenti finanziari, la loro distribuzione richiede comunque un’autorizzazione ai sensi della MiFID II, indipendentemente dalla tipologia di clientela. Ciò significa che anche la commercializzazione esclusivamente nei confronti di clienti professionali o controparti qualificate può essere svolta soltanto da soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.
ESMA richiama infine gli operatori al rispetto degli obblighi generali previsti dalla MiFID II, ribadendo che ogni valutazione deve essere effettuata nell’interesse dei clienti e secondo i principi di correttezza, trasparenza e professionalità.
Il documento si inserisce nel crescente dibattito europeo sui mercati predittivi, alimentato dalla diffusione di piattaforme che consentono agli utenti di negoziare contratti legati all’esito di eventi politici, economici, sportivi o di attualità. L’intervento dell’Autorità europea non introduce nuove regole, ma ribadisce che, quando tali prodotti assumono le caratteristiche di strumenti finanziari derivati, trovano applicazione le disposizioni della MiFID II e le misure di intervento sui prodotti già vigenti nell’Unione europea






