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Diniego licenza raccolta scommesse, Tar Puglia respinge richiesta sospensiva urgente: “Manca il pregiudizio di estrema gravità e urgenza”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata da una società che aveva impugnato il diniego del rilascio della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 88 del TULPS per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse, disposto dalla Questura competente.

Il ricorso riguarda anche il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame, oltre alla comunicazione dei motivi ostativi e agli altri atti connessi al procedimento amministrativo.

Nel decreto, il presidente del TAR precisa che, in questa fase, non è stata svolta una valutazione approfondita del fumus boni iuris, ritenendo opportuno demandare tale esame al Collegio dopo il pieno contraddittorio tra le parti.

La decisione di respingere la richiesta di sospensione urgente si basa sull’assenza dei presupposti previsti dall’art. 56 del Codice del processo amministrativo, in particolare sulla mancanza di un pregiudizio di estrema gravità e urgenza tale da giustificare un intervento immediato prima della trattazione collegiale.

Il TAR evidenzia inoltre il tempo trascorso tra la notificazione dei provvedimenti impugnati, avvenuta tra aprile e maggio 2026, e la presentazione del ricorso, notificato il 10 giugno e depositato il 2 luglio 2026, ritenendo tali tempistiche incompatibili con la concessione della tutela cautelare monocratica.

Nel provvedimento viene richiamata anche la clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto di cessione stipulato l’8 ottobre 2025, che prevedeva la risoluzione del contratto nel caso in cui le autorizzazioni necessarie non fossero state ottenute entro tre mesi. Secondo il giudice, tale termine risulta ormai decorso.

Il decreto sottolinea infine la natura meramente pretensiva dell’interesse fatto valere dalla ricorrente e la prevalenza degli interessi pubblici connessi all’esercizio dell’attività di raccolta scommesse rispetto all’interesse privato.

Il TAR ha quindi respinto l’istanza cautelare monocratica e ha fissato la Camera di Consiglio del 22 luglio 2026 per l’esame collegiale della domanda cautelare.

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