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Divieto di pubblicità del gioco, udienza alla Corte UE sul caso LeoVegas – Agcom: ora si attende il parere dell’Avvocato generale

Si è svolta oggi, 1° luglio, davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’udienza nella causa che vede protagonisti un operatore di gioco con regolare licenza statale italiana e l’Autorità per le comunicazioni, destinata a incidere sul futuro del divieto italiano di pubblicità dei giochi con vincita in denaro introdotto dal decreto Dignità. Il procedimento nasce dal rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso promosso da LeoVegas Gaming Plc contro la sanzione irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi ai propri giochi su un canale televisivo nel novembre 2018. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario chiedere alla Corte di Lussemburgo l’interpretazione del diritto dell’Unione prima di pronunciarsi definitivamente sulla controversia.

Nel corso dell’udienza i giudici europei hanno ascoltato le osservazioni delle parti e degli eventuali Stati membri e istituzioni intervenuti nel procedimento. La fase orale si è quindi conclusa e il fascicolo passa ora all’Avvocato generale, chiamato a presentare le proprie conclusioni nei prossimi mesi. Soltanto dopo il deposito del relativo parere la Corte fisserà la data della sentenza definitiva.

LeoVegas sostiene che il divieto generalizzato di pubblicità introdotto dall’articolo 9 del decreto Dignità sia incompatibile con il diritto dell’Unione europea sotto diversi profili. Secondo la società, la normativa italiana avrebbe dovuto essere notificata preventivamente alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, in quanto configurabile come una “regola tecnica” relativa ai servizi della società dell’informazione. La mancata notifica, a giudizio del ricorrente, dovrebbe comportarne l’inapplicabilità nei confronti dei privati. La società contesta inoltre la compatibilità del divieto con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento sanciti dai Trattati, ritenendo che la misura sia sproporzionata rispetto agli obiettivi di tutela della salute e dei consumatori perseguiti dal legislatore italiano.

Di diverso avviso AGCOM e la Presidenza del Consiglio dei ministri, che difendono la legittimità del divieto, evidenziando come esso persegua finalità imperative di interesse generale, quali la tutela della salute pubblica, la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo e la protezione dei consumatori. Secondo l’Amministrazione, la disciplina italiana costituisce una misura proporzionata e coerente con gli obiettivi riconosciuti dalla giurisprudenza europea in materia di regolazione del gioco.

La causa viene seguita con particolare attenzione dall’intero comparto del gioco pubblico perché affronta alcuni dei temi giuridici più delicati emersi dopo l’entrata in vigore del decreto Dignità. Il primo riguarda per l’appunto l’applicazione della direttiva (UE) 2015/1535, che disciplina la procedura di notifica preventiva alla Commissione europea delle regole tecniche adottate dagli Stati membri. Il Consiglio di Stato ha chiesto se il divieto italiano di pubblicità possa essere qualificato come una “regola tecnica” relativa ai servizi della società dell’informazione e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere notificato preventivamente a Bruxelles.

Il secondo quesito investe direttamente le conseguenze dell’eventuale mancata notifica. La Corte dovrà chiarire se un operatore privato possa invocare tale omissione davanti al giudice nazionale e se ciò comporti l’inapplicabilità della disciplina italiana nei suoi confronti. Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante, poiché potrebbe incidere sull’efficacia del divieto di pubblicità e delle sanzioni adottate in questi anni.

Il Consiglio di Stato ha inoltre sottoposto ai giudici di Lussemburgo una questione più ampia relativa alla compatibilità del divieto generalizzato con i principi fondamentali del diritto europeo, tra cui la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi, il principio di proporzionalità, la certezza del diritto, la tutela dell’affidamento e il divieto di discriminazione.

Nell’ordinanza di rinvio, tuttavia, Palazzo Spada non ha espresso una posizione favorevole alle censure dell’operatore. Al contrario, i giudici amministrativi hanno evidenziato come il divieto previsto dall’articolo 9 del decreto Dignità persegua obiettivi di interesse generale riconosciuti anche dal diritto dell’Unione, quali la tutela della salute pubblica e la protezione dei consumatori, richiamando gli effetti sociali della dipendenza dal gioco e il rischio di sovraindebitamento. Proprio per questo il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno chiedere un chiarimento interpretativo alla Corte di giustizia, affinché sia quest’ultima a definire il corretto equilibrio tra le libertà economiche garantite dai Trattati e le misure nazionali di protezione dei consumatori.

La sentenza della Corte di giustizia non deciderà direttamente il ricorso promosso da LeoVegas, ma fornirà l’interpretazione vincolante del diritto europeo. Una volta pronunciata, il procedimento tornerà davanti al Consiglio di Stato, che dovrà definire il giudizio conformandosi ai principi indicati dai giudici di Lussemburgo. L’attenzione del settore resta ora concentrata sulle conclusioni dell’Avvocato generale, che rappresenteranno il primo orientamento giuridico sulla vicenda e costituiranno un importante indicatore in vista della decisione definitiva della Corte.

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