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Gioco d’azzardo, la Cassazione conferma la condanna per un giocatore di una partita di Mahjong in un circolo privato

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un partecipante a una partita di Mahjong con vincite in denaro organizzata all’interno di un circolo ricreativo di Prato, respingendo il ricorso contro la sentenza emessa dal Tribunale e ribadendo alcuni principi in materia di giochi d’azzardo, oblazione e particolare tenuità del fatto.

La vicenda risale al 24 marzo 2022, quando le forze dell’ordine effettuarono un controllo all’interno dell’Associazione ricreativo culturale cinese “857”. Durante l’ispezione vennero trovati quattro tavoli da gioco ricoperti da panno verde e un tavolo elettronico, sui quali erano presenti tessere del gioco del Mahjong, dadi, bacchette specifiche e carte da poker.

Secondo quanto accertato nel processo, gli avventori stavano partecipando a giochi d’azzardo con vincite in denaro, nei quali l’esito risultava affidato prevalentemente al caso e non all’abilità dei partecipanti. Per tali fatti il Tribunale di Prato aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato previsto dagli articoli 110 e 720 del Codice penale, condannandolo alla pena di 300 euro di ammenda.

Nel ricorso alla Suprema Corte la difesa aveva contestato tre aspetti della decisione di primo grado. In primo luogo lamentava il rigetto della richiesta di oblazione facoltativa prevista dall’articolo 162-bis del Codice penale, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente considerato la cessazione della pericolosità sociale dichiarata dal Magistrato di sorveglianza. Inoltre chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso.

Con riferimento all’oblazione, i giudici ricordano che, diversamente dall’oblazione ordinaria, quella prevista dall’articolo 162-bis non costituisce un diritto dell’imputato, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Quest’ultimo può negarla quando ritiene che la gravità del fatto, valutata anche alla luce della capacità a delinquere dell’imputato e dei criteri indicati dall’articolo 133 del Codice penale, renda inopportuno l’accesso al beneficio.

Nel caso concreto il Tribunale aveva fondato il diniego sulle precedenti condanne riportate dall’imputato, ritenute indicative della sua capacità a delinquere. Secondo la Suprema Corte tale valutazione rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito e, risultando adeguatamente motivata e priva di profili di manifesta illogicità, non può essere sindacata in sede di legittimità.

La Corte ha respinto anche la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. Pur in assenza di una motivazione espressa sul punto, i giudici osservano che il Tribunale, determinando una pena leggermente superiore al minimo edittale, aveva implicitamente escluso che il fatto potesse essere qualificato come di particolare tenuità, esprimendo così una valutazione sulla gravità della condotta e sul grado di colpevolezza dell’imputato.

Analoga sorte è toccata alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione evidenzia che il giudice di merito aveva escluso la concessione del beneficio in ragione dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi meritevoli di particolare valorizzazione. Anche sotto questo profilo la motivazione è stata ritenuta sufficiente e conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Con la decisione definitiva la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando integralmente la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato e disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La pronuncia ribadisce che la partecipazione a giochi d’azzardo organizzati all’interno di circoli privati continua a integrare il reato previsto dall’articolo 720 del Codice penale quando le vincite dipendono prevalentemente dal caso. La sentenza chiarisce inoltre che l’accesso ai benefici processuali, come l’oblazione facoltativa, la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche, resta subordinato a una valutazione complessiva della gravità della condotta e della personalità dell’imputato.

Redazione Jamma
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