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Imposta unica, Corte di Perugia: tassazione sul margine anche senza collegamento totalizzatore nazionale. Avv. Agnello: prevale l’effettività della capacità contributiva

CORTE DI PERUGIA: DOPO LA CASSAZIONE SE IL CONTRIBUENTE FORNISCE I DATI CONTABILI, IL CALCOLO INDUTTIVO DI ADM VA ANNULLATO

La CGT di Perugia, con diverse pronunce depositate in questa settimana, ha integralmente recepito il principio di diritto tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, confermando l’applicabilità della c.d. tassazione “sul margine” anche nei confronti dei soggetti non collegati al totalizzatore nazionale, laddove vi sia una rendicontazione delle giocate e delle vincite.

Le controversie riguardavano una serie di avvisi di accertamento emessi da ADM nei confronti di CTD che avevano prodotto documentazione idonea a ricostruire con precisione i flussi di gioco e i ricavi della raccolta.

Nonostante ciò, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva sostenuto l’inapplicabilità del metodo del margine ai soggetti privi di concessione, ritenendo invece necessario ricorrere al criterio induttivo previsto dalla Legge n. 190/2014, che determina la base imponibile in misura pari al triplo della media provinciale dell’anno precedente.

La CGT di Perugia ha respinto tale impostazione, valorizzando il ‘chiaro tenore letterale della norma’ e affermando l’assenza di preclusioni normative all’applicazione del regime del margine anche in capo a operatori non collegati al totalizzatore, ove sia comunque possibile una ricostruzione analitica dell’attività.

I giudici umbri hanno inoltre richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9347 del 2026 e segnatamente qualora il contribuente metta a disposizione elementi concreti e documentati idonei a determinare la reale base imponibile, tale documentazione deve essere utilizzata dall’amministrazione e il criterio di calcolo dev’essere analitico e non certamente sul triplo della base imponibile.

In tal senso, la Corte ha affermato ‘normalmente si applica il criterio invocato dall’Agenzia, A MENO CHE il contribuente non offra elementi in senso contrario’, come è avvenuto nei casi portati alla sua cognizione. La Corte ha annullato gli avvisi di accertamento fondati su calcoli errati.

Soddisfazione è stata espressa dall’Avv. Agnello: “Finalmente la Corte di Cassazione ha tracciato un sentiero che obbliga l’ADM a tenere in considerazione la documentazione fornita dai CTD, senza sconfinare in accertamenti sproporzionati e non aderenti alla realtà economica. 

Il principio di effettività della capacità contributiva riveste carattere fondamentale e dirimente e deve essere rispettato senza discriminazioni arbitrarie. Si auspica un’applicazione uniforme del principio di diritto su tutto il territorio nazionale, nei confronti di tutti i centri Stanleybet senza ulteriori discriminazioni”.

Redazione Jamma
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