Una nuova pronuncia della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sul regime autorizzatorio degli apparecchi da puro intrattenimento. La Suprema Corte ha infatti confermato l’incompatibilità dell’obbligo del nulla osta di messa in esercizio (NOE) con il diritto dell’Unione europea per gli apparecchi comma 7, pur lasciando aperte le questioni relative ai controlli successivi e alla disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti. L’Avvocato Francesco Badolato, avvocato di SAPAR, analizza i contenuti e le possibili conseguenze della decisione.
“La Cassazione dichiara ancora una volta incompatibile con il diritto europeo l’obbligo di nulla osta per la messa in esercizio, ma restano aperte le criticità su controlli e imposta sugli intrattenimenti.
La pronuncia della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione sull’obbligo del nulla osta per gli apparecchi comma 7 senza vincita in denaro rappresenta ancora un passaggio rilevante per il settore.
Nel caso di specie due apparecchi che secondo Adm distibuivano vincita in denaro erano stati oggetto prima di sequestro e poi di ordinanza di confisca per mancato collegamento alla rete telematica e per mancanza dei titoli autorizzatori (Noe).
La ditta ricorrente aveva avuto ragione sia in primo grado che in sede di appello sulla base del presupposto della mancanza di prova in ordine alla effettiva distribuzione di premi in denaro e sulla non conformità dell’obbligo di Noe rispetto all’ordinamento comunitario e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto gravame innanzi la Corte di Cassazione sulla base della irrilevanza della natura delle vincite in quanto la necessità del Noe persisteva anche per gli apparecchi che non distribuivano vincite in denaro.
Proprio su questo punto la Suprema Corte, dopo aver constatato che nei due precedenti gradi di giudizio non era stata mai provata la distribuzione dei premi in denaro, ha confermato che il doppio livello di controllo preventivo rispetto all’installazione (Nod e Noe) è contrario all’ordinamento Ue, al principio di proporzionalità ed alla Direttiva servizi in quanto, tenuto conto che i pubblici esercizi sono comunque sottoposti a regime autorizzatorio (o di Scia) per l’installazione degli apparecchi, l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di un ulteriore nulla osta solo per la messa in esercizio non appare giustificata da motivi di ordine e sicurezza pubblica.
In particolare la sentenza in questione afferma quanto sopra proprio in relazione alla natura di apparecchi senza vincita in denaro dei congegni in discorso in attuazione della c.d. Direttiva Servizi nr.123/2006 che quindi sono stati oggetto di liberalizzazione in base alla medesima.
Questo vuol dire che ogni stato membro può imporre restrizioni alla libera circolazione di beni e servizi solo in presenza di motivi imperativi di interesse generale (dalla direttiva sono espressamente esclusi i giochi con vincita in denaro).
Come già chiarito in passato in relazione a pronunce analoghe questa orientamento della Cassazione non implica, in assenza di atti modificativi della disciplina da parte di Adm, la decadenza immediata dell’obbligo di possesso del Noe anche in quanto allo stato attuale al medesimo è ricollegata la normativa fiscale in relazione all’Imposta sugli intrattenimenti ma certamente apre la strada a possibili ricorsi che imporranno all’Amministrazione una revisione della normativa a riguardo.
Ovviamente la sentenza in questione non incide altresì sulla potestà di controllo successivo all’installazione sugli apparecchi da parte delle autorità preposte che resta immutata.
In conclusione si può dunque affermare che la Corte di Cassazione sta consolidando un principio che condurrà probabilmente in processo di tempo alla necessità di modifica di alcune parti della normativa da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente agli apparecchi di puro intrattenimento nel segno anche di uno snellimento delle procedure autorizzatorie che potrà giovare all’intero comparto lasciando comunque invariati gli strumenti di controllo a disposizione delle Autorità.”
Avv Francesco Badolato







