“Il regime forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), rappresenta oggi il regime fiscale naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni di ridotte dimensioni. Si inserisce nel più ampio disegno di semplificazione del sistema tributario, volto a favorire l’emersione di attività economiche minori e a ridurre gli oneri amministrativi per i contribuenti. Come chiarito dalla prassi amministrativa, il legislatore ha inteso superare la frammentazione dei precedenti regimi agevolati, introducendo un sistema unitario caratterizzato da semplificazioni contabili e da una modalità forfettaria di determinazione del reddito”. E’ quanto scrive in una nota la Federazione Italiana Tabaccai.
“Il regime forfettario si configura come il regime naturale (non opzionale) per i soggetti che possiedono i requisiti previsti. È un regime sostitutivo, in quanto prevede il pagamento di un’unica un’imposta in luogo di Irpef, addizionali e Irap. Inoltre, è un regime semplificato, sotto il profilo degli adempimenti IVA e contabili in generale. La sua caratteristica principale – prosegue FIT – è la modalità di determinazione del reddito, mediante criteri presuntivi, che prescindono dalla contabilità analitica. Per aver accesso a regime forfettario è necessario rispettare, congiuntamente, i seguenti requisiti, verificati con riferimento all’anno precedente. In particolare, possono accedere i contribuenti che:
- conseguono ricavi o compensi entro i limiti previsti (attualmente fino a 85.000 euro);
- sostengono spese per lavoro dipendente e collaboratori entro soglie contenute;
- non superano determinati limiti in termini di beni strumentali.
La disciplina normativa evidenzia come tali soglie siano differenziate per settore economico, con espresso riferimento ai codici ATECO, in considerazione della diversa redditività delle attività. Il regime, inoltre, non prevede limiti temporali di permanenza: continua ad applicarsi fino a quando sussistono i requisiti e non intervengono cause di esclusione. Passando all’aspetto peculiare del regime – aggiunge FIT – si evidenzia che il reddito viene calcolato applicando ai ricavi dell’anno un coefficiente di redditività, senza tener conto dei costi analiticamente sostenuti. I coefficienti variano da settore a settore in funzione della redditività presuntiva attribuita alla specifica attività. Il risultato di tale impostazione contabile è il reddito, dal quale si deducono, comunque i contributi previdenziali. Al reddito imponibile ottenuto si applica, infine, un’imposta sostitutiva del 15% (regime ordinario) ovvero del 5% per le nuove attività, nei primi cinque anni. Ulteriore aspetto rilevante è il significativo alleggerimento degli obblighi IVA. Infatti, l’Iva non si applica sulle fatture attive (emesse) e non è detraibile quella pagata sugli acquisti. Di conseguenza, nessun adempimento Iva da rispettare: liquidazioni periodiche, versamenti, registri contabili, dichiarazione.
Gli unici obblighi da rispettare – chiarisce FIT – sono riferiti alla numerazione e conservazione delle fatture; certificazione dei corrispettivi; presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne deriva un impianto normativo che, pur semplificando gli adempimenti per molti contribuenti, mantiene un equilibrio tra esigenze di semplificazione e coerenza del sistema tributario. Passando alle cause di esclusione dal regime forfettario, previste esplicitamente dalla normativa, si rileva: l’utilizzo di regimi speciali IVA; la partecipazione in società di persone o Srl trasparenti; la percezione di redditi da lavoro dipendente superiori a determinate soglie; lo svolgimento di specifiche attività incompatibili. Assume particolare rilievo la causa di esclusione relativa ai regimi speciali IVA. L’attività caratteristica delle tabaccherie è riferita alla vendita di tabacchi; il regime Iva applicabile ai tabacchi è un regime speciale, secondo quanto previsto dall’art. 74 del DPR 633/72 e, in quanto tale non consente l’accesso al regime forfettario. Tale esclusione opera in modo automatico e generalizzato, indipendentemente dal volume d’affari o dalla struttura dell’attività. Inoltre, analizzando la struttura economica dell’attività, si rileva che le tabaccherie operano prevalentemente con margini regolamentati (aggi) che danno luogo ad incassi elevati ma con redditività contenuta. Queste caratteristiche risultano difficilmente compatibili con la logica presuntiva del regime forfettario.
Al di là della causa ostativa prevista ex lege – spiega FIT -, l’incompatibilità tra regime forfettario e attività di tabaccheria emergerebbe con particolare evidenza sotto il profilo economico-strutturale. Le tabaccherie rappresentano, infatti, un modello di impresa atipico rispetto alla generalità delle attività commerciali, caratterizzato da una redditività vincolata e non liberamente determinabile dall’imprenditore. Una quota significativa (prevalente) dei ricavi/incassi delle tabaccherie deriva da:
- vendita di tabacchi;
- valori bollati;
- giochi pubblici;
- ricariche e servizi accessori.
Tali attività sono contraddistinte da aggi e margini predeterminati per legge o per concessione; entità contenuta e prefissata; assenza di autonomia nella determinazione del prezzo; costi fissi di gestione particolarmente incidenti. Tali peculiarità determinano volumi di ricavi di importo elevato, in termini nominali, a fronte dei quali consegue una redditività reale molto ridotta. Quindi, nel regime forfettario il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività standard, che presuppone una relazione «media» tra ricavi e costi. Nel caso delle tabaccherie tale presunzione risulta strutturalmente distorta. Gli importi degli incassi nelle tabaccherie includono importi che non rappresentano vero valore aggiunto (come il prezzo dei tabacchi) dato che il margine effettivo è costituito solo dall’aggio e l’incidenza dei costi di gestione costituisce un elemento particolarmente critico, dato che non verrebbe valutato ai fini della determinazione del reddito assoggettabile ad imposta sostitutiva. Tra i costi di maggiore incidenza si annoverano: i canoni di locazione (spesso in zone ad alta visibilità); il costo del lavoro (personale addetto alla vendita); le spese per la sicurezza (sistemi antifurto, videosorveglianza); oneri concessori e adeguamenti tecnologici, canoni per assistenza e attivazione servizi; costi finanziari legati alla gestione dei flussi di cassa. Nel regime forfettario, tali costi non sono deducibili analiticamente dato che sono implicitamente «assorbiti» dal coefficiente di redditività. Di conseguenza, essendo tali costi reali spesso superiori a quelli implicitamente riconosciuti dal coefficiente forfettario si determinerebbe la perdita del vantaggio fiscale caratteristico del regime In conclusione, l’esclusione dei tabaccai dal regime forfettario non appare dunque solo una scelta normativa formale, ma riflette una coerenza sostanziale del sistema ideato per attività con margini «liberi», una struttura dei costi standardizzabile e una correlazione relativamente stabile tra ricavi e reddito”, conclude FIT.







