Una sala giochi che mantiene accesi e utilizzabili gli apparecchi a vincita durante la fascia oraria di interruzione del gioco può essere sanzionata per ciascuna macchina trovata in funzione. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di XXX pronunciandosi su una controversia tra un Comune veneto e una società operante nel settore del gioco lecito.
La decisione affronta due questioni particolarmente rilevanti per gli operatori: da un lato il valore probatorio dei verbali di accertamento redatti dalle forze dell’ordine, dall’altro il criterio di calcolo delle sanzioni previste dalla legge regionale del Veneto per il mancato rispetto delle limitazioni orarie al gioco.
Il caso trae origine da un controllo effettuato presso una sala VLT durante una fascia oraria nella quale il gioco avrebbe dovuto essere interrotto. Gli accertatori avevano rilevato la presenza di un numero rilevante di apparecchi accesi e funzionanti, segnalando inoltre che alcuni clienti stavano utilizzando le macchine al momento dell’ispezione. Sulla base di tali circostanze il Comune aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione per una cifra di diverse decine di migliaia di euro, applicando la sanzione minima per ciascun apparecchio.
In primo grado il Tribunale aveva confermato la sussistenza della violazione, ma aveva ridotto drasticamente la sanzione, ritenendo applicabile il principio generale contenuto nell’articolo 10 della legge n. 689 del 1981, secondo cui il massimo della sanzione amministrativa non può eccedere il decuplo del minimo, salvo diversa previsione legislativa.
La Corte d’Appello ha invece ribaltato questa conclusione, ripristinando integralmente l’importo originariamente richiesto dal Comune.
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la prova dell’illecito. La società sosteneva che la semplice accensione delle macchine non fosse sufficiente a dimostrare la violazione e che sarebbe stato necessario verificare l’esistenza di un effettivo flusso di dati verso la rete telematica.
Secondo i giudici veneziani, tuttavia, il punto decisivo non è la mera accensione degli apparecchi, bensì la concreta possibilità per il pubblico di utilizzarli durante l’orario vietato. La Corte osserva che il verbale attestava non solo che le macchine erano accese e funzionanti, ma anche che alcuni avventori stavano giocando al momento del controllo.
Tale circostanza, essendo stata direttamente constatata dagli accertatori, è coperta dalla cosiddetta fede privilegiata prevista dall’articolo 2700 del codice civile e può essere contestata soltanto mediante querela di falso. In assenza di tale iniziativa processuale, il giudice deve considerare provati i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
La sentenza richiama sul punto il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui i verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti direttamente percepiti dagli agenti verbalizzanti, mentre non coprono valutazioni, opinioni o circostanze apprese indirettamente.
Particolarmente interessante è anche il ragionamento sviluppato dalla Corte sul tema dell’onere della prova. I giudici ricordano che, in materia di illeciti amministrativi, la colpa si presume e spetta quindi al trasgressore dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare la violazione.
Nel caso concreto, la società avrebbe dovuto provare di avere predisposto efficaci sistemi di interdizione dell’utilizzo delle macchine durante le fasce di stop, come coperture fisiche, blocchi tecnici o adeguata segnaletica. Nessuna prova in tal senso è stata però fornita.
Sul piano sanzionatorio la decisione assume una portata ancora più rilevante. La Corte chiarisce infatti che l’articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale Veneto n. 38 del 2019 prevede espressamente una sanzione da 500 a 1.500 euro “per ogni apparecchio per il gioco”. Secondo i giudici si tratta di una scelta legislativa chiara e inequivoca, che impone di considerare ciascuna macchina come autonoma unità di computo.
Ne consegue che, in presenza degli apparecchi trovati in funzione durante l’orario di interdizione, la sanzione minima legittimamente applicabile è in ogni caso riferibile a ciascuno di questi.
La Corte esclude inoltre qualsiasi dubbio di costituzionalità della disciplina regionale. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, la sentenza evidenzia che la previsione di minimi edittali elevati rappresenta una valutazione preventiva del legislatore circa la gravità della condotta e non contrasta né con il principio di proporzionalità né con quello di ragionevolezza, purché sia previsto un margine di graduazione della sanzione all’interno della forbice normativa.
La pronuncia assume particolare rilievo per il comparto del gioco pubblico perché conferma un’interpretazione rigorosa delle norme regionali volte a limitare l’offerta di gioco nelle fasce orarie considerate più sensibili sotto il profilo della tutela della salute pubblica.
Dal punto di vista operativo emerge un principio chiaro: non è sufficiente che gli apparecchi restino semplicemente collegati alla rete per esigenze tecniche. L’operatore deve essere in grado di dimostrare che, durante gli orari di sospensione, il gioco sia concretamente impedito. In caso contrario, la presenza di apparecchi accesi e accessibili al pubblico può essere considerata prova sufficiente della violazione, con conseguenze economiche particolarmente rilevanti quando il numero delle macchine installate è elevato.
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