La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul mancato riversamento del PREU nel settore degli apparecchi da intrattenimento, confermando un orientamento ormai consolidato secondo cui l’appropriazione delle somme destinate al Prelievo Erariale Unico integra il reato di peculato.
Con una sentenza depositata il 19 giugno 2026, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall’amministratore di una società operante nella gestione di apparecchi da gioco collegati alla rete telematica, confermando integralmente la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito e confermata in Cassazione, la società aveva omesso di riversare al concessionario una parte delle somme raccolte attraverso gli apparecchi da gioco e destinate al pagamento del PREU. L’imputato sosteneva di essere stato soltanto un amministratore formale e che la gestione effettiva della società fosse riconducibile ad altra persona. Da questa premessa la difesa faceva discendere l’assenza di responsabilità sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo.
La Cassazione ha però ritenuto infondata questa impostazione. I giudici hanno evidenziato come le sentenze di merito avessero già escluso la tesi dell’amministratore meramente fittizio, valorizzando testimonianze e elementi documentali che dimostravano un concreto coinvolgimento nella gestione della società e dei rapporti con il concessionario.
Il punto centrale della decisione riguarda ancora una volta la qualificazione giuridica delle somme riscosse attraverso gli apparecchi. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2021, la Suprema Corte ribadisce che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente che si appropria delle somme destinate al PREU non versandole al concessionario competente. Questo perché il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione e non entra mai nella disponibilità libera del gestore.
Si tratta di un principio di particolare rilevanza per l’intera filiera degli apparecchi, poiché chiarisce definitivamente che il mancato riversamento del prelievo erariale non costituisce una semplice inadempienza contrattuale o tributaria, ma può assumere rilevanza penale come appropriazione di denaro pubblico.
La Corte ha inoltre affrontato il tema del danno economico derivante dalla condotta. La difesa aveva sostenuto che l’Erario non avesse subito alcun pregiudizio concreto poiché il concessionario aveva comunque provveduto a versare le somme dovute all’Amministrazione. Anche sotto questo profilo la Cassazione ha respinto il ricorso, osservando che il danno patrimoniale si era comunque trasferito sul concessionario, costretto a sopportare l’onere economico derivante dall’omesso versamento effettuato dal gestore.
La sentenza contiene anche indicazioni rilevanti sul piano sanzionatorio. La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato dai giudici di merito sulla base dell’entità dell’appropriazione e della gravità complessiva della condotta. Secondo la Cassazione, il rilevante importo sottratto rappresenta un elemento sufficiente per giustificare una valutazione negativa in ordine alla concessione del beneficio.
Dal punto di vista giuridico, la decisione conferma la particolare posizione che il legislatore e la giurisprudenza attribuiscono agli operatori della filiera degli apparecchi da intrattenimento. Gestori ed esercenti non operano infatti come semplici soggetti privati che incassano somme proprie, ma svolgono una funzione che comporta la raccolta e la gestione di denaro destinato, almeno in parte, all’Erario. Proprio questa peculiarità giustifica l’applicazione della disciplina penalistica del peculato nei casi di appropriazione delle somme dovute.







