Il Comune di Asiago (VI) ha approvato una modifica all’ordinanza sindacale n. 47 del 24 aprile 2026 relativa alla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS e negli altri esercizi nei quali è consentita la loro presenza. Il nuovo provvedimento, identificato con l’ordinanza n. 77 del 17 giugno 2026, è stato adottato in attuazione della legge regionale del Veneto n. 38 del 10 settembre 2019 sulla prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico.
L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sull’assetto precedente introducendo modifiche agli orari di interruzione del gioco e precisazioni sul regime sanzionatorio. Nel provvedimento viene richiamata la normativa regionale, che prevede l’obbligo di sospensione degli apparecchi in tre fasce giornaliere, e viene evidenziata la volontà di ampliare le limitazioni temporali già previste.
Con la nuova ordinanza viene stabilito che gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dovranno rimanere inattivi dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20 e, inoltre, dalle 24 alle 7 del mattino. Le interruzioni si applicheranno tutti i giorni, compresi i festivi. Durante le ore di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico e mantenuti non accessibili agli utenti.
L’ordinanza ridefinisce anche il quadro delle sanzioni. In caso di mancato rispetto delle limitazioni orarie previste dall’articolo 14 della legge regionale n. 38/2019 è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per ciascun apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS. Per le altre violazioni si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, mentre per l’accertamento delle infrazioni trovano applicazione i principi della legge n. 689 del 1981.
Il provvedimento richiama inoltre quanto previsto dalla legge regionale in caso di reiterazione delle violazioni: qualora nel corso di un biennio vengano accertate tre infrazioni, anche non consecutive, il Comune potrà disporre la chiusura definitiva degli apparecchi mediante apposizione dei sigilli, indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle sanzioni pecuniarie.
L’ordinanza è entrata in vigore con la pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune. Il provvedimento è stato trasmesso, tra gli altri, alla Prefettura e alla Questura di Vicenza, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia locale per le attività di competenza. Contro l’atto è possibile presentare ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Di seguito l’ordinanza integrale:






