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Pescara, Consiglio di Stato conferma ritiro licenza VLT: istituti AFAM sono luoghi sensibili

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una società titolare di una licenza ex articolo 88 del TULPS per la gestione di apparecchi VLT a Pescara, confermando la sentenza con cui il TAR Abruzzo aveva ritenuto legittimo il ritiro dell’autorizzazione disposto dalla Questura.

La licenza era stata rilasciata il 27 maggio 2022, ma successivamente l’Amministrazione aveva avviato un procedimento di autotutela accertando la presenza, a circa 197 metri dall’esercizio, di un istituto riconducibile al comparto AFAM e considerato dalla normativa regionale un “luogo sensibile”. La legge regionale Abruzzo n. 37 del 2020 prevede infatti che le nuove autorizzazioni per sale da gioco e apparecchi siano rilasciate solo se i locali si trovano ad almeno 300 metri, calcolati sul percorso pedonale più breve, da scuole, università e altri luoghi individuati dalla stessa normativa.

La società aveva impugnato il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che l’istituto in questione non potesse essere assimilato a un’università, che le verifiche della polizia municipale e del Comune non avevano rilevato criticità e che il ritiro della licenza fosse intervenuto oltre il termine previsto dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Il TAR Abruzzo aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato ha confermato integralmente tale decisione.

Nella sentenza i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che l’istituto superiore interessato appartiene al comparto AFAM e costituisce un’istituzione di livello universitario ai sensi della legge n. 508 del 1999, rientrando pertanto tra i luoghi sensibili espressamente richiamati dalla normativa regionale.

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che, ai fini dell’applicazione delle distanze minime, rileva il luogo in cui si svolgono concretamente le attività didattiche e che è frequentato dagli studenti, indipendentemente dalla sede legale dell’istituto.

Confermate anche le competenze della Questura, che mantiene il potere di verificare autonomamente la sussistenza dei requisiti necessari al rilascio e al mantenimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza. Secondo i giudici, gli accertamenti svolti dalla Questura non erano preclusi dalle precedenti verifiche della polizia locale.

Respinta anche la censura relativa ai termini dell’autotutela. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, per il rispetto del termine previsto dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, occorre fare riferimento alla data di adozione del provvedimento di annullamento e non a quella della sua successiva notificazione.

I giudici hanno inoltre ritenuto irrilevanti le contestazioni relative alle condizioni edilizie e ai vincoli culturali gravanti sull’immobile utilizzato dall’istituto, sottolineando che l’elemento decisivo è l’effettivo svolgimento dell’attività didattica nella struttura.

È stata poi confermata la legittimità della limitazione alla libertà di iniziativa economica, in quanto prevista dalla legge per finalità di utilità sociale e di tutela della salute pubblica attraverso il contrasto alle dipendenze da gioco.

Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficientemente motivate le valutazioni dell’Amministrazione sulle osservazioni presentate dalla società durante il procedimento.

Con la decisione definitiva, l’appello è stato respinto e la sentenza del TAR Abruzzo è stata confermata. La società appellante è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in complessivi 3.000 euro oltre agli oneri di legge.

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