HomeAttualitàImposta unica sulle scommesse: per il 2015 si applica l’art. 24, comma...

Imposta unica sulle scommesse: per il 2015 si applica l’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011

Con l’ordinanza n. 20156 del 16 giugno 2026, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata sul tema della determinazione dell’imposta unica sulle scommesse nei confronti dei CTD collegati a bookmaker esteri non concessionari.

La Corte ha accolto la tesi del contribuente, la cui difesa è stata curata dagli Avvocati Cino Benelli e Niccolò Cianferotti, affermando che il metodo forfettario del “triplo della media provinciale”, previsto dall’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, non si applica all’anno d’imposta 2015, ma soltanto ai periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Per il 2015 continua quindi a trovare applicazione il precedente criterio di cui all’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, che prevede la determinazione induttiva della base imponibile sulla base della raccolta media della provincia, senza il moltiplicatore del triplo.

La Cassazione ha così respinto l’interpretazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che riteneva applicabile la disciplina più gravosa già dal 2015. Al contrario, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 5924/2026, la Corte ha confermato che, per tutti i periodi d’imposta anteriori al 2016, compreso il 2015, resta applicabile la disciplina previgente.

La pronuncia assume rilievo sistematico, perché incide sugli accertamenti relativi al 2015 fondati sul metodo del triplo della media provinciale. In tali casi, la pretesa impositiva non è necessariamente annullata in radice, ma risulta illegittima nella quantificazione e deve essere rideterminata secondo il criterio corretto.

L’ordinanza n. 20156/2026 si inserisce quindi nel solco dei più recenti arresti della Suprema Corte e rappresenta un importante precedente per i contribuenti con giudizi ancora pendenti, offrendo un significativo spazio difensivo sia nei giudizi di rinvio sia nelle controversie analoghe ancora in corso.

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.it/
Il quotidiano del gioco legale
Altri articoli