La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di un circolo di Poker di Prato, respingendo i ricorsi presentati dagli amministratori della struttura e ritenendo legittime le valutazioni effettuate dai giudici di merito sulla presunta attività di gioco d’azzardo esercitata all’interno dei locali.
La vicenda prende avvio dall’indagine della Procura di Prato che aveva portato, nell’aprile 2024, al sequestro di oltre 125 mila euro in contanti e dell’immobile sede dell’associazione. Il provvedimento era stato disposto nell’ambito di un procedimento per esercizio di giochi d’azzardo previsto dagli articoli 718 e 719 del Codice penale.
Dopo il rigetto dell’istanza di riesame da parte del Tribunale di Prato, gli indagati si sono rivolti alla Suprema Corte sostenendo, tra l’altro, la liceità delle attività svolte all’interno del locale e contestando sia il sequestro delle somme di denaro sia quello dell’intera struttura.
I giudici della Terza Sezione penale hanno però dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando integralmente l’impianto cautelare già delineato nelle precedenti fasi del procedimento.
Uno dei punti centrali della difesa riguardava la natura delle somme rinvenute durante i controlli. Secondo gli indagati, il denaro trovato all’interno del circolo sarebbe stato riconducibile alle quote di partecipazione versate dai giocatori per prendere parte ai tornei di poker sportivo, attività consentita dall’ordinamento.
La Cassazione ha ritenuto invece adeguatamente motivata la ricostruzione operata dal Tribunale. Dalle indagini sarebbe emerso che nelle casseforti presenti nel locale erano custoditi oltre 125 mila euro derivanti dalle giocate effettuate dai partecipanti e, in particolare, dalle somme convertite in fiches e successivamente perse dai giocatori.
Particolare rilievo hanno assunto le risultanze delle attività investigative svolte nel marzo 2024. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, la polizia giudiziaria avrebbe documentato lo svolgimento di partite di blackjack e punto banco, giochi tradizionalmente qualificati come d’azzardo, oltre a modalità di gestione del poker considerate incompatibili con il modello del poker sportivo autorizzato.
Tra gli elementi valorizzati dai giudici figurano la presenza del sistema di “re-buy”, che consentiva ai partecipanti di acquistare nuove fiches in caso di perdita, gli scambi di denaro contante osservati attraverso le telecamere di videosorveglianza e il rinvenimento di registri delle vincite e applicazioni informatiche dedicate alla gestione dei punteggi e dei pagamenti relativi ai tavoli di gioco.
La Suprema Corte ha inoltre respinto la richiesta di limitare il sequestro soltanto ad alcune aree dell’immobile. La difesa sosteneva che la struttura ospitasse numerose attività lecite, tra cui un bar, la raccolta scommesse autorizzata, apparecchi da intrattenimento, servizi di assistenza fiscale, internet point e attività formative.
Secondo i giudici, tuttavia, né le risultanze investigative né la documentazione prodotta sono state sufficienti a dimostrare l’effettivo svolgimento di tali attività in misura significativa. Al contrario, il materiale raccolto durante le indagini avrebbe evidenziato come il gioco rappresentasse il fulcro dell’attività del locale.
La Cassazione richiama in particolare le conclusioni del giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’immobile appariva strutturato principalmente per l’organizzazione delle attività contestate. Nella motivazione si sottolinea come gli spazi, gli arredi e le attrezzature rinvenute fossero funzionali allo svolgimento del gioco e come i servizi accessori, compresa la somministrazione di bevande, contribuissero ad attrarre e fidelizzare la clientela.
Non ha trovato accoglimento neppure la contestazione relativa alla proprietà dell’immobile. La difesa aveva evidenziato che l’edificio apparteneva a una società immobiliare estranea al procedimento penale. La Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile, osservando che i ricorrenti non potevano far valere in proprio eventuali diritti spettanti al proprietario del bene.
Con la sentenza n. 21157 del 2026 la Cassazione ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando il sequestro preventivo dell’immobile e delle somme di denaro. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.







