La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul regime fiscale applicabile agli apparecchi da gioco, affrontando una controversia che coinvolge l’IVA e l’imposta sugli intrattenimenti. Con un’ordinanza pubblicata il 9 giugno 2026, i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso di una società del settore, cassando la sentenza della giustizia tributaria siciliana e disponendo un nuovo esame della vicenda.
La controversia nasce da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato una maggiore IVA per poco più di 3.200 euro e applicato sanzioni superiori a 10 mila euro in relazione all’anno d’imposta 2016. Dopo il rigetto del ricorso in primo e secondo grado, la società si è rivolta alla Suprema Corte, ottenendo un esito favorevole su due dei principali motivi di impugnazione.
Uno dei temi affrontati riguarda il contraddittorio preventivo negli accertamenti fiscali. La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui, per i tributi armonizzati come l’IVA, l’amministrazione è tenuta a garantire al contribuente la possibilità di partecipare al procedimento prima dell’emissione dell’atto impositivo. La violazione di tale principio può determinare l’invalidità dell’accertamento quando il contribuente dimostri quali elementi avrebbe potuto rappresentare all’ufficio e come questi avrebbero potuto incidere sulla decisione finale.
Nel caso esaminato, la società aveva sostenuto che, se fosse stata coinvolta preventivamente nel procedimento, avrebbe potuto produrre la documentazione contabile e fiscale idonea a dimostrare l’applicazione del regime IVA ordinario. Secondo la Corte, i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato questa circostanza, né verificato concretamente la cosiddetta “prova di resistenza”, vale a dire l’effettiva incidenza che il contraddittorio avrebbe potuto avere sull’esito dell’accertamento.
Ma è soprattutto sul rapporto tra IVA e imposta sugli intrattenimenti che l’ordinanza contiene indicazioni di particolare interesse per il comparto del gioco pubblico.
La controversia riguardava infatti la possibilità per l’operatore di applicare il regime IVA ordinario previsto dall’articolo 74 del DPR 633/1972. La giustizia tributaria aveva escluso tale possibilità, ritenendo che la determinazione della base imponibile IVA dovesse necessariamente seguire quella utilizzata per l’imposta sugli intrattenimenti.
La Cassazione non condivide questa impostazione. Nell’ordinanza viene evidenziato come l’IVA e l’imposta sugli intrattenimenti siano tributi distinti e autonomi, caratterizzati da presupposti e discipline differenti. Pur essendo normalmente collegate ai fini della riscossione, le due imposte non possono essere considerate inscindibili.
I giudici ricordano che il regime speciale previsto per gli intrattenimenti costituisce una deroga alle regole ordinarie dell’IVA consentita dal diritto dell’Unione europea. Proprio per questo motivo il legislatore ha riconosciuto agli operatori la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta secondo le modalità ordinarie. Una facoltà che, secondo la Suprema Corte, non può essere compressa o svuotata di contenuto attraverso interpretazioni che subordinino l’IVA alle regole proprie dell’imposta sugli intrattenimenti.
L’ordinanza sottolinea inoltre che l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario può emergere anche da comportamenti concludenti del contribuente. La concreta tenuta della contabilità, le modalità di registrazione delle operazioni e gli adempimenti fiscali effettuati possono infatti costituire elementi idonei a dimostrare la scelta del regime applicato, anche in assenza di una comunicazione formale.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a valorizzare l’autonomia dell’IVA rispetto agli altri tributi e a garantire il rispetto dei principi derivanti dal diritto unionale. Per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco, la decisione conferma che il regime speciale collegato all’imposta sugli intrattenimenti non elimina il diritto di accedere alle regole ordinarie dell’IVA quando ne ricorrano i presupposti.
Accogliendo il primo e il terzo motivo di ricorso, la Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte.







