Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da due operatori contro una serie di circolari e determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che disciplinano il regime transitorio delle concessioni per il gioco a distanza in attesa dell’assegnazione delle nuove licenze previste dalla riforma del settore.
Le due società, concessionarie del gioco online con concessioni prorogate tecnicamente fino alla conclusione della nuova gara pubblica avviata in attuazione del decreto legislativo n. 41 del 2024, contestavano la scelta dell’Adm di distinguere tra operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara e operatori che non vi hanno preso parte.
Per questi ultimi, categoria nella quale rientrano le ricorrenti, l’Agenzia ha previsto obblighi più stringenti, tra cui il divieto di acquisire nuovi clienti, l’obbligo di avviare la dismissione dell’attività e il recesso dai rapporti con gli utenti.
Secondo le società, tale disciplina avrebbe violato i principi di uguaglianza, libertà d’impresa, concorrenza e diritto di difesa, introducendo una disparità di trattamento ingiustificata. Le ricorrenti sostenevano inoltre di non aver partecipato alla gara non per scelta, ma perché impossibilitate da clausole del bando ritenute escludenti e già oggetto di contenzioso.
Nella sentenza n. 10972 del 2026, pubblicata il 15 giugno, il Tar ha ritenuto legittima la distinzione operata dall’Adm, evidenziando che i concessionari partecipanti alla gara si trovano in una situazione diversa rispetto a quelli che non hanno presentato domanda.
I giudici hanno sottolineato che gli operatori che hanno aderito alla procedura selettiva mantengono la possibilità di proseguire l’attività qualora risultino aggiudicatari delle nuove concessioni. Per questo motivo sarebbe irragionevole imporre loro immediatamente gli adempimenti legati alla cessazione definitiva del servizio.
Al contrario, i concessionari che non hanno partecipato alla gara si trovano in una condizione di certa uscita dal mercato al termine della proroga tecnica. Da qui la legittimità di misure specifiche finalizzate a garantire una cessazione ordinata delle attività, tutelando il gettito erariale, gli utenti e la regolarità del mercato.
Il Tar ha escluso anche la necessità di differenziare tra chi non ha partecipato volontariamente alla gara e chi sostiene di esserne stato impedito da presunte irregolarità del bando. Secondo il collegio, una simile distinzione si baserebbe su valutazioni soggettive e su contenziosi dall’esito incerto.
La sentenza richiama inoltre la decisione del Consiglio di Stato che, nel novembre 2025, aveva già respinto l’appello delle stesse società, confermando la legittimità delle clausole della procedura di gara contestate.







