Mentre Cassazione e Tribunali distinguono sempre più nettamente l’intrattenimento senza vincita dal gioco d’azzardo, continuano sequestri e contestazioni basati su una disciplina già oggetto di contestazioni davanti alla Commissione europea e al Parlamento europeo.
Il 9 giugno scorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proceduto al sequestro di un simulatore di guida installato presso un esercizio pubblico della provincia di Bergamo.
Secondo il verbale, il dispositivo – composto da monitor, PC, volante, pedali e postazione gaming – sarebbe riconducibile agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS e risulterebbe non conforme alle prescrizioni amministrative previste dalla determina direttoriale ADM n. 151294 del 18 maggio 2021. Per tale ragione è stato disposto il sequestro amministrativo dell’apparecchiatura.
“L’episodio assume particolare rilievo poiché avviene in un momento in cui la giurisprudenza nazionale sembra seguire una direzione diversa rispetto all’impostazione amministrativa fino ad oggi adottata. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha progressivamente affermato che gli apparecchi di puro intrattenimento, ovvero privi di vincita in denaro, non possono essere automaticamente assimilati alle attività di gioco d’azzardo. Un primo importante orientamento è stato infatti espresso con la sentenza n. 3997/2024”, commenta Eugenio Bernardi, già operatore di settore e oggi esperto e consulente.
“Successivamente, l’ordinanza n. 31603/2025 ha ulteriormente consolidato tale impostazione. Ma è soprattutto l’ordinanza n. 15986/2026 ad aver segnato un passaggio particolarmente significativo. La Suprema Corte ha infatti respinto il richiamo alla giurisprudenza europea relativa alle scommesse e al gioco del lotto, affermando che: «La disciplina delle scommesse e dei giochi con vincita in denaro presenta profili di tutela dell’ordine pubblico e di prevenzione della criminalità che non possono essere automaticamente estesi ai videogiochi leciti privi di premi monetari».
Si tratta di una presa di posizione particolarmente rilevante poiché mette in discussione il presupposto sul quale, per anni, sono state motivate numerose restrizioni amministrative applicate al settore. A tale orientamento si è aggiunta recentemente anche la sentenza n. 459/2026 del Tribunale di Como, che ha richiamato la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e ha disposto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
In tale pronuncia il Tribunale ha annullato una sanzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa disapplicazione della normativa nazionale nella parte in cui impone il nulla osta preventivo per apparecchi di puro intrattenimento, ritenendola incompatibile con la Direttiva 2006/123/CE.
Ne emerge un quadro sempre più netto.
Da un lato la giurisprudenza nazionale tende a riconoscere la specificità degli apparecchi di puro intrattenimento e la necessità di distinguerli dalle attività di gambling, dall’altro continua ad essere applicata una disciplina amministrativa che sottopone videogiochi, simulatori e attività prive di vincita in denaro a controlli, autorizzazioni e restrizioni modellate su un settore completamente diverso, caratterizzato da esigenze di tutela dell’ordine pubblico e di prevenzione della criminalità che la stessa Cassazione ritiene non automaticamente estensibili all’intrattenimento lecito. La questione assume inoltre una dimensione europea. Sono infatti pendenti presso la Commissione europea e il Parlamento europeo diverse iniziative che contestano la compatibilità della normativa italiana con la Direttiva 2006/123/CE e con la Direttiva (UE) 2015/1535 in materia di notifica delle regole tecniche. Particolarmente significativo appare il fatto che la stessa Commissione europea abbia più volte ricordato che spetta ai giudici nazionali garantire la tutela effettiva dei singoli e disapplicare le misure nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione europea. Le recenti pronunce della Cassazione e del Tribunale di Como sembrano rappresentare una concreta applicazione di tale principio.
Il sequestro avvenuto in provincia di Bergamo rischia pertanto di rappresentare non un episodio isolato, ma l’ennesima manifestazione di un conflitto ormai evidente tra prassi amministrativa, diritto dell’Unione europea e più recente giurisprudenza nazionale. La domanda è sempre più difficile da ignorare: può l’intrattenimento senza vincita in denaro continuare ad essere assoggettato a regole concepite per il gioco d’azzardo quando Cassazione e Tribunali continuano ad affermarne la natura radicalmente diversa?“. (foto di repertorio)






