Il Tribunale di Como ha annullato integralmente una sanzione amministrativa e la conseguente chiusura temporanea di un esercizio commerciale disposte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti dell’Hotel Ristorante Bersagliere di Laglio. La sentenza n. 459/2026 della Seconda Sezione Civile ha accolto il ricorso presentato dal titolare dell’attività, Enrico Trentini, stabilendo che l’apparecchio oggetto della contestazione rientrava tra i dispositivi di puro intrattenimento e non necessitava di alcun nulla osta preventivo.
La vicenda
Il procedimento trae origine da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza nell’ottobre 2021. Durante l’ispezione era stata contestata l’installazione di un apparecchio denominato “Magnum Europe 92” privo del previsto nulla osta rilasciato dall’amministrazione competente. Sulla base di tale contestazione, ADM aveva irrogato una sanzione amministrativa e disposto la chiusura dell’attività per trenta giorni.
La decisione del Tribunale
Il giudice Giorgio Previte ha accertato che l’apparecchio in questione era destinato esclusivamente all’intrattenimento, senza alcuna possibilità di vincita in denaro, e risultava riconducibile alle fattispecie previste dall’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Secondo il Tribunale, per questa categoria di apparecchi non è richiesto il rilascio di un nulla osta preventivo. La sentenza richiama infatti il contrasto tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione Europea, in particolare la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, richiamando i recenti orientamenti della Corte di Cassazione espressi con la sentenza n. 3997/2024 e con l’ordinanza n. 31603/2025.
Un principio con effetti per l’intero settore
La pronuncia assume particolare rilievo per gli operatori del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, poiché ribadisce che gli apparecchi di puro intrattenimento privi di premi o vincite non possono essere assimilati al gioco d’azzardo e non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione preventiva previsto per altre tipologie di apparecchi.
Il Tribunale ha inoltre condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla rifusione integrale delle spese di giudizio.
Il titolare dell’attività è stato assistito dagli avvocati Vincenzo Sapone e Federico Davide Sapone del Foro di Como.






