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Curno (BG), il Tar conferma i limiti orari per slot e Vlt: legittime le misure contro la ludopatia

Il Tar Lombardia – sezione di Brescia – ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore del gioco legale contro l’ordinanza del Comune di Curno che limita l’orario di funzionamento delle sale giochi e degli apparecchi con vincita in denaro.

Il provvedimento comunale, adottato nel febbraio 2024, stabilisce che sale giochi, slot machine e Vlt possano funzionare esclusivamente dalle 9 alle 23 di tutti i giorni. La misura è stata introdotta nell’ambito delle politiche locali di contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Secondo i giudici amministrativi, il sindaco ha esercitato correttamente i poteri attribuiti dall’articolo 50 del Testo unico degli enti locali, che consente ai Comuni di regolamentare gli orari degli esercizi pubblici anche per finalità di tutela della salute pubblica e prevenzione della ludopatia.

Il Tar ha ritenuto adeguata l’istruttoria svolta dall’amministrazione, fondata su dati territoriali relativi alla diffusione del gioco, agli importi giocati e ai casi di dipendenza seguiti dai servizi sanitari. Nella sentenza viene evidenziato come il fenomeno della ludopatia rappresenti una problematica sociale ampiamente riconosciuta e come i dati raccolti nel territorio bergamasco mostrino una crescita significativa del ricorso al gioco d’azzardo.

Respinta anche la contestazione relativa alla mancata consultazione preventiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il collegio ha ricordato che l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nel 2017 non ha carattere vincolante e non costituisce parametro di legittimità per le ordinanze comunali sugli orari.

Particolarmente rilevante il passaggio dedicato al principio di proporzionalità. Secondo il Tar, consentire l’apertura per 14 ore consecutive al giorno rappresenta un ragionevole bilanciamento tra la libertà d’impresa degli operatori e l’interesse pubblico alla prevenzione delle dipendenze da gioco. La limitazione oraria è stata quindi giudicata idonea e non eccessivamente penalizzante.

Redazione Jamma
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