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IVA e giochi, la Cassazione esclude il pro rata per un distributore di carburanti: attività accessorie lecito, anche Lotto e VLT

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17105 del 31 maggio 2026 ha confermato che, in determinate circostanze, i ricavi derivanti da servizi di gioco, lotterie, Lotto, gratta e vinci e gestione di apparecchi VLT possono essere considerati accessori rispetto all’attività principale dell’impresa e, pertanto, non incidere sul meccanismo del pro rata IVA.

La vicenda riguarda una società che gestisce un impianto di distribuzione carburanti e che, accanto all’attività principale, offre una serie di servizi complementari: vendita di tabacchi, prodotti editoriali, servizi relativi al Lotto, alle lotterie istantanee, ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il metodo utilizzato dalla società per detrarre l’IVA sugli acquisti. Secondo l’amministrazione finanziaria, la presenza di attività esenti da IVA, come quelle legate ai giochi pubblici e alle VLT, avrebbe imposto l’applicazione del cosiddetto pro rata di detraibilità previsto dagli articoli 19 e 19-bis del Dpr 633/1972. In sostanza, l’impresa avrebbe dovuto ridurre la quota di IVA detraibile in proporzione al peso delle operazioni esenti sul complesso delle attività svolte.

Alla base della contestazione vi era anche il fatto che la società non aveva esercitato l’opzione per la separazione contabile delle diverse attività prevista dall’articolo 36 del decreto IVA.

Sia in primo grado sia in appello, tuttavia, i giudici tributari hanno dato ragione alla contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha quindi portato la questione davanti alla Cassazione, sostenendo che le attività legate ai giochi e ai tabacchi fossero autonome rispetto alla vendita di carburanti e non potessero essere considerate accessorie.

La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso dell’amministrazione, soffermandosi su un tema che da anni rappresenta uno dei nodi più delicati della disciplina IVA: la distinzione tra attività autonome e attività accessorie.

Secondo l’Agenzia, la vendita di tabacchi, la raccolta del gioco pubblico e la gestione delle VLT costituiscono servizi dotati di una propria autonomia economica e commerciale. Chi acquista carburante, sosteneva l’ufficio, non necessariamente utilizza tali servizi, così come chi entra per giocare o acquistare tabacchi potrebbe non effettuare alcun rifornimento. Da ciò deriverebbe l’impossibilità di qualificare queste attività come meri servizi accessori.

La Cassazione, però, ha confermato l’impostazione adottata dai giudici di merito, valorizzando soprattutto l’analisi concreta del modello di business dell’impresa. Richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia dell’Unione europea, i giudici hanno ricordato che la valutazione dell’accessorietà non può essere compiuta in astratto ma deve basarsi sull’attività effettivamente esercitata dall’impresa e sulla sua concreta organizzazione economica.

Un elemento centrale è rappresentato dal volume d’affari. La Corte evidenzia che il giudice regionale aveva accertato, senza contestazioni specifiche, che le attività esenti avevano un peso quantitativamente marginale rispetto alla vendita di carburanti. Inoltre, era stato verificato che i servizi di gioco, tabacchi ed editoria seguivano gli stessi orari dell’impianto e risultavano funzionalmente collegati alla clientela che si fermava per effettuare il rifornimento.

Per i giudici, tali attività rappresentavano un completamento dell’offerta commerciale rivolta agli utenti della stazione di servizio e trovavano la loro principale ragion d’essere proprio nella presenza di quella clientela. In questa prospettiva, l’attività di distribuzione carburanti rimaneva il centro dell’organizzazione imprenditoriale, mentre i servizi accessori costituivano una componente ancillare.

Particolarmente significativo è il richiamo alla giurisprudenza europea. La Cassazione ricorda che, secondo la Corte di giustizia, un’attività può essere considerata accessoria quando non costituisce un fine autonomo per l’impresa ma rappresenta il prolungamento dell’attività principale, senza richiedere un impiego significativo di risorse e fattori produttivi propri.

La decisione assume rilievo anche sotto un altro profilo. L’Agenzia delle Entrate aveva attribuito particolare importanza al fatto che la società non avesse optato per la separazione contabile delle attività. Secondo l’ufficio, proprio questa scelta avrebbe dovuto condurre all’applicazione del pro rata.

Anche su questo punto la Cassazione si mostra netta. L’opzione prevista dall’articolo 36 del Dpr 633/1972, affermano i giudici, costituisce una semplice facoltà concessa al contribuente e non un obbligo. Il mancato esercizio di tale facoltà non può trasformarsi in una presunzione di promiscuità tra attività imponibili ed esenti né comportare automaticamente la limitazione del diritto alla detrazione.

La Corte respinge quindi la tesi dell’Agenzia secondo cui la separazione contabile svolgerebbe una sorta di funzione sistemica indispensabile per garantire la neutralità dell’IVA. Al contrario, la scelta di non separare contabilmente le attività è perfettamente coerente quando le attività secondarie sono considerate accessorie rispetto a quella principale.

L’ordinanza conferma così un principio di grande interesse per le imprese che affiancano alla propria attività principale servizi legati al gioco pubblico, ai tabacchi o ad altri comparti caratterizzati da regimi IVA differenti. Ciò che conta non è la mera presenza di operazioni esenti, ma la loro effettiva incidenza economica e il ruolo che esse svolgono nell’organizzazione aziendale.

La pronuncia rappresenta inoltre un importante richiamo all’esigenza di valutare le attività d’impresa nella loro concreta realtà economica. Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto che Lotto, gratta e vinci, tabacchi e VLT non costituissero centri autonomi di profitto separati dalla vendita di carburanti, ma servizi complementari offerti alla medesima clientela. Una conclusione che ha consentito alla società di conservare il pieno diritto alla detrazione dell’IVA senza applicazione del pro rata richiesto dall’amministrazione finanziaria.

Redazione Jamma
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