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Scommesse, la Cassazione: i PVR sono procacciatori d’affari e scatta la ritenuta fiscale

Con l’ordinanza n. 17099 del 31 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’attività svolta dai punti di commercializzazione che promuovono l’apertura di conti gioco, raccolgono contratti e gestiscono le ricariche per conto di operatori del betting integra una forma di procacciamento d’affari. Di conseguenza, i compensi riconosciuti a tali soggetti sono assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del Dpr 600/1973.

La vicenda trae origine da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società operante nel settore delle scommesse online. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’amministrazione finanziaria aveva contestato il mancato versamento delle ritenute sui compensi corrisposti ai punti di commercializzazione che collaboravano alla diffusione dei servizi di gioco. Per l’anno d’imposta 2008 era stato richiesto il pagamento di oltre 336 mila euro tra maggiori ritenute, sanzioni e interessi.

La società aveva contestato l’accertamento sostenendo che i punti vendita non svolgessero attività di procacciamento d’affari, ma si limitassero prevalentemente a effettuare operazioni di ricarica delle carte prepagate utilizzate dagli scommettitori. Secondo questa impostazione, i rapporti intercorrenti con tali soggetti non avrebbero potuto essere ricondotti alle figure professionali indicate dall’articolo 25-bis del Dpr 600/1973, con la conseguenza che non sarebbe sorto alcun obbligo di applicare la ritenuta alla fonte.

La tesi non ha convinto i giudici. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la sostanziale conferma della decisione da parte della Commissione tributaria regionale del Lazio, la questione è arrivata davanti alla Suprema Corte.

Il punto centrale della controversia riguardava la qualificazione giuridica dell’attività svolta dai punti di commercializzazione. La Cassazione ha ricostruito nel dettaglio le funzioni concretamente esercitate da tali soggetti: raccolta delle sottoscrizioni dei contratti di gioco, consegna delle carte prepagate collegate ai conti online, trasmissione dei contratti all’operatore e gestione delle ricariche effettuate dagli utenti.

Secondo i giudici, tali attività non possono essere ridotte alla sola funzione tecnica di ricarica dei conti gioco. Al contrario, rappresentano un insieme di prestazioni finalizzate ad acquisire clienti e favorire la conclusione di rapporti commerciali tra gli scommettitori e la società di betting. Inoltre, il compenso percepito dai punti vendita era parametrato al volume delle scommesse raccolte, assumendo quindi la tipica natura di provvigione.

La Corte osserva che proprio questa connessione tra attività promozionale e remunerazione proporzionale al fatturato rende la fattispecie assimilabile al procacciamento d’affari. Richiamando anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla mediazione atipica, i giudici ricordano che il procacciatore opera nell’interesse di una sola parte e svolge un’attività diretta a favorire la conclusione di affari, percependo un compenso per tale attività di intermediazione.

Di particolare interesse è il ragionamento sviluppato dalla Cassazione sull’interpretazione dell’articolo 25-bis del Dpr 600/1973. La norma, evidenzia la Corte, non si limita alle provvigioni formalmente denominate come tali, ma si applica a tutte le somme che costituiscono il corrispettivo di attività riconducibili a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale o procacciamento d’affari. Il legislatore ha infatti utilizzato l’espressione “provvigioni comunque denominate”, mostrando la volontà di privilegiare la sostanza economica del rapporto rispetto alla sua qualificazione formale.

La pronuncia assume rilievo anche perché valorizza alcuni precedenti orientamenti amministrativi. In particolare, la Corte richiama la circolare del Ministero delle Finanze n. 24 del 1983 e una risposta dell’Agenzia delle Entrate del 2022 relativa proprio all’attività di raccolta dei giochi pubblici, nella quale era stato affermato che i compensi riconosciuti ai soggetti incaricati di reperire e gestire punti di vendita devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte.

La società aveva inoltre contestato l’accertamento sostenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse fornito prove sufficienti della natura di procacciamento d’affari dell’attività svolta. Anche questa censura è stata respinta. La Cassazione rileva che il giudice regionale non aveva fondato la decisione su presunzioni generiche, ma aveva proceduto a una vera e propria qualificazione giuridica dei fatti accertati. Peraltro, la stessa contribuente aveva riconosciuto che i punti di commercializzazione non si limitavano alle operazioni di ricarica, ma svolgevano ulteriori attività connesse alla gestione dei rapporti con gli scommettitori.

Un ulteriore passaggio significativo riguarda la motivazione dell’avviso di accertamento. La società sosteneva che l’Agenzia si fosse limitata a recepire acriticamente le conclusioni della Guardia di Finanza senza svolgere una valutazione autonoma. Anche su questo aspetto la Suprema Corte ha confermato un orientamento ormai consolidato: la motivazione “per relationem” al processo verbale di constatazione è pienamente legittima quando il contribuente ha già conoscenza del contenuto del verbale e l’ufficio ne condivide le conclusioni. In questi casi, il rinvio al pvc rappresenta una forma di economia redazionale che non compromette il diritto di difesa.

L’ordinanza si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla sostanza delle attività svolte nell’ambito della filiera del gioco e delle scommesse. Il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: quando il punto vendita non si limita a funzioni meramente esecutive, ma contribuisce all’acquisizione della clientela e alla conclusione dei rapporti di gioco, la sua attività assume natura intermediaria e i compensi corrisposti rientrano nel regime fiscale delle provvigioni. Una qualificazione che comporta precisi obblighi tributari per gli operatori del settore e che potrebbe incidere anche su numerosi rapporti contrattuali analoghi ancora esistenti nel mercato del betting.

Redazione Jamma
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