Nuovo capitolo nella lunga controversia che riguarda un punto di raccolta scommesse di Bolzano e l’applicazione della normativa provinciale sul cosiddetto distanziometro. Con una sentenza depositata il 5 giugno 2026, il Consiglio di Stato non è entrato nel merito della vicenda, ma ha annullato una precedente decisione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, disponendo la rimessione della causa allo stesso giudice territoriale affinché esamini la controversia come ordinario giudizio di cognizione.
La vicenda trae origine da un’autorizzazione rilasciata nel 2018 per la raccolta di scommesse sportive e ippiche in un esercizio del capoluogo altoatesino. L’anno successivo la Provincia autonoma aveva avviato un procedimento di decadenza dell’autorizzazione applicando la normativa provinciale che vieta l’esercizio del gioco in prossimità di luoghi considerati sensibili, come scuole e strutture socio-sanitarie.
Dopo una prima decisione sfavorevole davanti ai giudici amministrativi locali, il Consiglio di Stato era intervenuto nel 2024 stabilendo che la disciplina provinciale sul distanziometro non poteva essere applicata alle attività di raccolta delle scommesse sportive e ippiche, ma soltanto alle sale giochi dotate di apparecchi da intrattenimento. Su questa base il provvedimento di decadenza era stato annullato.
La controversia non si è però conclusa. Nel frattempo il Comune di Bolzano aveva avviato ulteriori procedimenti amministrativi, arrivando nel 2025 ad accertare la scadenza dell’autorizzazione e a vietare la prosecuzione dell’attività, ordinando la restituzione della licenza. Il gestore aveva quindi impugnato gli atti sostenendo che il Comune stesse sostanzialmente aggirando la precedente sentenza del Consiglio di Stato.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa aveva ritenuto che la questione dovesse essere trattata come un giudizio di ottemperanza, cioè come una procedura finalizzata a verificare il corretto rispetto di una sentenza già passata in giudicato. Per questa ragione aveva dichiarato la propria incompetenza, indicando nel Consiglio di Stato il giudice competente a decidere la controversia.
Palazzo Spada ha però seguito una strada diversa. Secondo i giudici della Sesta Sezione, la precedente sentenza del 2024 aveva deciso esclusivamente la questione relativa all’applicazione del distanziometro alle scommesse e non aveva affrontato il diverso tema della durata dell’autorizzazione. Per questo motivo non può parlarsi di violazione o elusione del giudicato.
Il Consiglio di Stato ha quindi chiarito che la controversia non riguarda l’esecuzione di una propria sentenza, ma la legittimità di nuovi provvedimenti amministrativi adottati successivamente dal Comune. Si tratta dunque di una normale azione di cognizione che deve essere esaminata dal giudice amministrativo di primo grado e non di un giudizio di ottemperanza di competenza del Consiglio di Stato.
La sentenza assume rilievo soprattutto sul piano processuale. I giudici hanno infatti ribadito che il Consiglio di Stato non può trasformarsi in un giudice di primo grado ogni volta che un tribunale amministrativo qualifica erroneamente una controversia come giudizio di ottemperanza. Una diversa interpretazione finirebbe per alterare il sistema del doppio grado di giudizio e comprimere le garanzie difensive delle parti.
Per questo motivo il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, ha annullato la sentenza del Tribunale regionale che aveva declinato la propria competenza e ha rimesso la causa ai giudici di Bolzano affinché affrontino nel merito le questioni sollevate contro il provvedimento comunale.
Resta quindi ancora aperto il confronto sulla legittimità degli atti adottati dal Comune e sulle conseguenze derivanti dall’evoluzione della normativa provinciale in materia di gioco e scommesse. Sarà ora il Tribunale regionale di giustizia amministrativa a dover affrontare nel merito una controversia che negli ultimi anni è diventata uno dei casi più significativi del rapporto tra disciplina locale sul contrasto al gioco e quadro normativo nazionale delle scommesse.






