Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una società che gestisce una sala giochi a Carpi (MO), confermando il rigetto della richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del Comune dopo l’annullamento di un’ordinanza che aveva imposto limitazioni agli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco.
La vicenda trae origine da un provvedimento comunale adottato nel 2020 che consentiva l’utilizzo degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del TULPS esclusivamente nelle fasce orarie 10-13 e 17-22. L’ordinanza era stata successivamente annullata dal TAR Emilia-Romagna per carenza di istruttoria.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, la società titolare della sala giochi aveva promosso un nuovo ricorso chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa delle restrizioni orarie applicate nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2020 e tra giugno e dicembre 2021, dopo la riapertura delle attività seguita alle chiusure dovute all’emergenza sanitaria.
La richiesta comprendeva il ristoro dei costi sostenuti per il canone di locazione, delle spese per il personale ritenuto eccedente rispetto alle esigenze dell’attività e del mancato guadagno derivante dalla riduzione delle ore di utilizzo degli apparecchi da gioco. La società aveva inoltre domandato il riconoscimento di un danno da perdita di clientela e perdita di chance.
Il TAR aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendo che la società non avesse utilizzato tutti gli strumenti di tutela disponibili per evitare o limitare il danno. In particolare, i giudici di primo grado avevano evidenziato la mancata presentazione di un’istanza cautelare finalizzata a ottenere la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza comunale.
Contro tale decisione la società ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, che il giudice non avrebbe potuto fondare il rigetto del risarcimento sulla mancata attivazione della tutela cautelare e che la questione non era stata sollevata dall’amministrazione comunale nel corso del giudizio.
Il Consiglio di Stato ha però confermato integralmente la decisione di primo grado. Nella sentenza viene ricordato che l’annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno e che il giudice deve verificare la presenza di tutti i presupposti della responsabilità, compreso il comportamento del soggetto che richiede il ristoro.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’articolo 30 del Codice del processo amministrativo impone di valutare se il danno avrebbe potuto essere evitato utilizzando l’ordinaria diligenza, anche attraverso gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Tra questi rientra anche la tutela cautelare.
La sentenza evidenzia che la mancata presentazione dell’istanza cautelare costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione del nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il danno lamentato. Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto che la richiesta di sospensione dell’ordinanza avrebbe potuto evitare, in tutto o in parte, il pregiudizio economico successivamente rivendicato.
Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che la società non ha dimostrato che un eventuale ricorso cautelare sarebbe stato certamente inutile, limitandosi a richiamare un orientamento giurisprudenziale generalmente sfavorevole alle istanze cautelari contro ordinanze comunali che regolano gli orari degli apparecchi da gioco.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha concluso che la mancata attivazione degli strumenti di tutela disponibili ha interrotto il nesso causale necessario per il riconoscimento del risarcimento dei danni richiesti.
L’appello è stato quindi respinto e sono state compensate integralmente le spese del giudizio tra le parti.






