La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’impugnazione di un lodo arbitrale relativo alla gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche.
La controversia trae origine da un arbitrato promosso da concessionarie del servizio, per presunti ritardi nell’esecuzione di obblighi previsti dal bando di concessione. Il lodo arbitrale era stato depositato il 14 novembre 2013, mentre l’impugnazione era stata notificata nel novembre 2014.
La Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto applicabile l’articolo 241, comma 15-bis, del vecchio Codice dei contratti pubblici, secondo il quale il lodo arbitrale non può più essere impugnato dopo 180 giorni dal deposito presso la Camera arbitrale. Sulla base di questa interpretazione, aveva dichiarato tardiva l’azione promossa dalle amministrazioni pubbliche.
La Suprema Corte ha invece stabilito che tale disciplina non può essere applicata alle concessioni di servizi. I giudici hanno ricordato che l’articolo 30 del decreto legislativo n. 163 del 2006 esclude le concessioni di servizi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, salvo alcuni principi generali derivanti dal diritto europeo.
Secondo la Cassazione, la norma che introduce il termine massimo di 180 giorni rappresenta una deroga alla disciplina generale prevista dal Codice di procedura civile per l’impugnazione dei lodi arbitrali. Proprio perché si tratta di una disposizione eccezionale, non può essere estesa alle concessioni di servizi.
Accogliendo il primo motivo di ricorso e dichiarando assorbiti gli altri, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il procedimento è stato quindi rinviato alla stessa Corte, ma in diversa composizione, affinché riesamini il caso alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte e provveda anche alla liquidazione delle spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.
La decisione conferma la distinzione tra appalti pubblici e concessioni di servizi e chiarisce che, in materia arbitrale, le regole speciali previste dal Codice dei contratti pubblici non possono essere applicate automaticamente alle concessioni.






