Il Tar Piemonte ha dichiarato cessata la materia del contendere in una controversia relativa al rilascio di una licenza di polizia per l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito tramite VLT a Casale Monferrato. La Questura di Alessandria, dopo la fase cautelare del giudizio, ha infatti revocato il precedente provvedimento di diniego e ha rilasciato l’autorizzazione richiesta dal ricorrente, subentrato nella gestione dell’attività a seguito di una cessione d’azienda.
La vicenda nasceva dal rigetto dell’istanza presentata dal nuovo titolare. Secondo la Questura, la presenza nel contratto di cessione di una clausola sospensiva legata all’ottenimento della licenza ex articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza impediva di considerare perfezionato il subentro nell’attività già autorizzata. Per questo motivo l’istanza era stata trattata come apertura di una nuova attività, soggetta alla verifica delle distanze dai luoghi sensibili prevista dalla normativa regionale piemontese.
Nel corso del procedimento cautelare, il Tribunale amministrativo aveva evidenziato come la clausola sospensiva rispondesse a una ragionevole esigenza di tutela delle parti, evitando che l’acquirente sostenesse un investimento senza la certezza di poter esercitare l’attività. I giudici avevano quindi ordinato alla Questura di riaprire il procedimento e riesaminare la domanda con una nuova valutazione motivata.
A seguito di tale riesame, l’amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento contestato e ha rilasciato la licenza richiesta, determinando il venir meno dell’interesse alla domanda di annullamento.
Il ricorrente, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Giacobbe, aveva però mantenuto le richieste di indennizzo per il ritardo nella conclusione del procedimento e di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento dell’amministrazione.
Su questo punto il Tar ha respinto entrambe le domande. Per quanto riguarda l’indennizzo da ritardo, il Tribunale ha rilevato che il richiedente non aveva attivato il potere sostitutivo previsto dalla legge, passaggio necessario per poter ottenere tale forma di tutela economica.
Quanto alla richiesta risarcitoria, i giudici hanno escluso la sussistenza della colpa dell’amministrazione, osservando che la questione giuridica oggetto della controversia era nuova e priva di un orientamento giurisprudenziale consolidato. In tale contesto è stato riconosciuto un errore scusabile da parte della pubblica amministrazione.
Il Tar ha disposto la compensazione delle spese di giudizio per metà, condannando il Ministero dell’Interno e la Questura di Alessandria a rifondere al ricorrente la restante parte, quantificata in 1.200 euro oltre agli accessori di legge.







