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Totem e Patentino tabacchi, il Tar Calabria annulla il diniego di rinnovo dell’ADM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha accolto il ricorso di un titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, annullando il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto il mancato rinnovo dell’autorizzazione e la conseguente soppressione del titolo. La sentenza, pubblicata il 1° giugno 2026, riguarda una vicenda nata da una contestazione amministrativa risalente al 2017 relativa alla presenza, all’interno dell’esercizio commerciale, di apparecchiature telematiche ritenute idonee a consentire l’accesso a piattaforme di gioco online.

Secondo l’ADM, la violazione contestata aveva fatto venir meno il rapporto fiduciario necessario per mantenere il patentino. Il titolare dell’attività aveva però impugnato il provvedimento sostenendo che non vi fosse alcuna sanzione definitiva a suo carico e che l’amministrazione, nonostante l’accertamento del 2017, avesse già concesso un precedente rinnovo dell’autorizzazione nel 2019.

Il Tar ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente. I giudici hanno evidenziato che il mancato rinnovo era stato motivato sulla base di circostanze già note all’amministrazione al momento del precedente rinnovo e che non erano state adeguatamente giustificate le ragioni del diverso orientamento adottato successivamente.

Determinante, inoltre, è stata la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 10 luglio 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma utilizzata come presupposto della contestazione. La Consulta ha giudicato eccessivamente ampio e sproporzionato il divieto che vietava nei pubblici esercizi la messa a disposizione di apparecchiature connesse a piattaforme di gioco online, ritenendo che la misura comprimese in modo irragionevole la libertà d’impresa.

Alla luce della pronuncia costituzionale, il Tar ha stabilito che il provvedimento impugnato non potesse più trovare fondamento nella normativa dichiarata illegittima. Per questo motivo il ricorso è stato accolto e l’atto di diniego annullato, pur lasciando impregiudicata la possibilità per l’amministrazione di adottare eventuali ulteriori provvedimenti conformi al nuovo quadro normativo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, mentre resta a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Redazione Jamma
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