Il Tribunale di Roma interviene su uno dei temi più delicati del panorama gaming online: il valore strategico dei marchi e dei domini internet in un mercato dove la pubblicità è vietata, la comunicazione sempre più limitata e l’identità digitale degli operatori diventa un asset decisivo. Con sentenza del 28 aprile scorso, la Sezione specializzata in materia d’impresa ha accolto parzialmente le richieste di un concessionario di gioco, Bgame, contro Sport Network ed E-Play24 Ita Limited, riconoscendo la confondibilità del marchio e dei domain name “Begame Star”.
La decisione arriva al termine di una lunga controversia nata nel settore del gioco online autorizzato ADM, dove la concorrenza si gioca sempre più sulla riconoscibilità del brand e sulla capacità di avvicinare gli utenti attraverso piattaforme digitali e canali web. Al centro della causa c’era proprio la somiglianza tra il marchio, storico, “bgame” e il segno “begame star” (riferibile alla società chiamata in causa), utilizzato dalle convenute per servizi di scommesse sportive, casinò online e gaming a distanza.
Secondo i giudici romani, il rischio di confusione per il consumatore era concreto. La parte dominante del segno contestato – “begame” – risultava infatti troppo vicina al marchio “bgame”, soprattutto considerando che entrambe le società operavano nello stesso mercato e offrivano servizi sostanzialmente identici. Per il Tribunale, l’aggiunta della parola “star” non bastava a distinguere i due brand. Al contrario, poteva addirittura indurre gli utenti a pensare che “Begame Star” rappresentasse una versione evoluta, premium o collegata alla piattaforma originaria di Bgame.
La sentenza entra nel dettaglio anche dell’evoluzione del mercato italiano del gambling online. I giudici ricordano infatti che, dopo le restrizioni introdotte dal Decreto Dignità sulla pubblicità del gioco, i siti internet e i domain name hanno assunto un’importanza strategica fondamentale per gli operatori autorizzati. In questo contesto, il dominio non è più soltanto un indirizzo web, ma diventa un vero segno distintivo dell’impresa, capace di generare fiducia, riconoscibilità e fidelizzazione della clientela.
Proprio per questo il Tribunale ha ritenuto che i domini “begamestar.it” e “begamestar.sport” violassero il principio di unitarietà dei segni distintivi previsto dal Codice della proprietà industriale. Secondo il collegio, la loro struttura fonetica, visiva e concettuale risultava troppo vicina a “bgame.it”, con il rischio di agganciamento commerciale e confusione tra i servizi offerti dalle diverse piattaforme.
Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda però la qualificazione del marchio “bgame”. Le convenute avevano cercato di ottenere la nullità del segno sostenendo che fosse troppo descrittivo, essendo basato sulla parola inglese “game”, di uso comune nel settore del gioco. Il Tribunale ha però respinto questa tesi, riconoscendo che il marchio possiede comunque capacità distintiva grazie alla particolare combinazione grafica utilizzata da Bgame.
Allo stesso tempo, i giudici definiscono “bgame” un marchio “debole”. Una qualificazione tecnica importante, perché comporta una tutela meno ampia rispetto ai marchi cosiddetti “forti”. In pratica, un marchio debole tollera modifiche e variazioni più facilmente, purché sufficienti a evitare confusione nel pubblico. Ed è proprio qui che il Tribunale introduce una distinzione decisiva: le nuove versioni grafiche registrate da Sport Network presso EUIPO, caratterizzate da elementi stilistici differenti, non sono state considerate contraffattive. La distinzione tra marchio forte e marchio debole è il vero architrave della decisione. Il Tribunale ricorda che i marchi deboli sono validi, ma hanno una tutela meno intensa: modifiche anche non particolarmente marcate possono bastare a escludere la contraffazione. La grafica diversa, l’uso della stella, la diversa composizione visiva e l’aggiunta di ulteriori elementi erano sufficienti a differenziare quei segni dal marchio “bgame”.
Diverso invece il giudizio sul primo marchio “Begame Star” utilizzato online dalle convenute prima del restyling grafico. In quel caso, secondo il Tribunale, l’assonanza fonetica e visiva con “bgame” era troppo marcata per poter essere tollerata, soprattutto considerando l’identità dei servizi offerti e le modalità concrete di utilizzo del segno sui siti internet e nelle piattaforme di gioco.
Nel gambling digitale il dominio non è un semplice indirizzo tecnico, ma un segno distintivo vero e proprio. Il Tribunale richiama infatti il principio di unitarietà dei segni distintivi: marchio, denominazione sociale e domain name possono interferire tra loro quando sono usati per identificare la medesima attività economica.
La sentenza dispone quindi l’immediata inibizione dell’utilizzo del marchio “Begame Star” e dei relativi domini internet, ordinandone il trasferimento a favore di Bgame. Prevista inoltre una penale di 500 euro per ogni violazione futura o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della decisione. I giudici hanno anche autorizzato la pubblicazione della sentenza su Jamma Magazine, sulle homepage dei siti interessati e media nazionali.
Non sono state invece accolte le richieste risarcitorie avanzate da Bgame. Il Tribunale ha ritenuto che la società non abbia dimostrato un danno economico concreto derivante dall’utilizzo dei segni contestati. Anzi, dalla documentazione prodotta emergeva una crescita costante del fatturato e della marginalità operativa anche negli anni interessati dalla controversia. Secondo il collegio, mancava inoltre la prova che eventuali rallentamenti nella crescita fossero direttamente collegati all’attività delle convenute.
La decisione rappresenta comunque un precedente rilevante per il settore del gaming online italiano. La sentenza conferma infatti che, nell’ecosistema digitale del gambling regolamentato, marchi e domain name godono ormai di una tutela sempre più centrale. In un mercato dove gli operatori hanno margini limitati di promozione commerciale, la battaglia competitiva si sposta inevitabilmente sulla forza dell’identità digitale, sulla riconoscibilità del brand e sulla capacità di presidiare il traffico online senza creare sovrapposizioni o confusioni tra operatori concorrenti.
Il messaggio è evidente: nel naming di piattaforme, app e domini non basta evitare la copia letterale del marchio altrui. Occorre verificare l’impressione complessiva generata sul consumatore medio, soprattutto quando i servizi sono identici e operano nello stesso canale digitale. Nel gioco online, oggi, la confondibilità non si misura solo sul logo: si misura anche sull’URL, sull’assonanza, sull’esperienza di navigazione e sulla percezione immediata dell’utente.







