HomeApparecchi da intrattenimentoSlot manomesse e dati di gioco alterati: la Cassazione conferma il PREU...

Slot manomesse e dati di gioco alterati: la Cassazione conferma il PREU calcolato in via induttiva

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema delle slot machine manomesse e della determinazione induttiva del PREU, confermando la piena legittimità degli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di una società operante nel settore del gioco.

Con l’ordinanza n. 15196 depositata il 20 maggio 2026, la Quinta Sezione civile ha rigettato il ricorso di una società destinataria di due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2017. Al centro della controversia vi erano tre apparecchi installati in esercizi commerciali riconducibili alla società, risultati irregolari durante i controlli effettuati dai verificatori.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, le slot machine non consentivano il corretto trasferimento dei dati di gioco al sistema centrale della rete statale. Gli accertatori avevano inoltre rilevato anomalie tecniche e manomissioni che compromettevano la trasmissione veritiera delle somme giocate. Proprio sulla base di tali elementi ADM aveva proceduto alla ricostruzione induttiva del PREU, applicando il meccanismo previsto dall’articolo 1, comma 646, della legge 190 del 2014.

La norma consente infatti all’amministrazione finanziaria di determinare forfettariamente l’imponibile quando gli apparecchi non risultano collegati alla rete statale oppure quando, anche a causa di alterazioni o manomissioni, non permettono la corretta lettura dei dati di gioco.

La società aveva contestato gli accertamenti sostenendo, tra le altre cose, che durante la verifica non fosse stata informata della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria, come previsto dallo Statuto del contribuente. Secondo la difesa, questa omissione avrebbe dovuto determinare l’invalidità derivata degli avvisi di accertamento.

La Cassazione ha però respinto la tesi, ribadendo un principio ormai consolidato: gli obblighi informativi previsti dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente non sono assistiti da una sanzione di nullità espressamente prevista dalla legge. In materia tributaria, osservano i giudici, vale infatti il principio della tassatività delle nullità, per cui un’irregolarità procedurale produce invalidità solo quando la legge lo stabilisce espressamente.

La Corte ha anche escluso che la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso “Italgomme Pneumatici contro Italia” potesse incidere sulla vicenda. Quel pronunciamento, spiegano i giudici, riguardava infatti il tema della discrezionalità dei controlli fiscali nei locali commerciali e non le modalità informative da adottare durante le verifiche.

Particolarmente rilevante il passaggio dedicato alle manomissioni degli apparecchi. La Cassazione sottolinea che i verbali di constatazione evidenziavano discrepanze tra i dati registrati dalle schede di gioco e quelli effettivamente trasmessi ai dispositivi di controllo. In alcuni casi erano stati rilevati persino sigilli antimanomissione rimossi.

Secondo la Suprema Corte, tali anomalie rendevano impossibile una lettura attendibile dei dati di gioco e legittimavano quindi il ricorso alla determinazione induttiva dell’imponibile PREU.

I giudici hanno inoltre dichiarato inammissibile la censura con cui la società sosteneva che non fosse stata provata l’effettiva disconnessione delle macchine dalla rete statale. La decisione della Corte tributaria regionale, infatti, non si fondava soltanto sullo scollegamento, ma soprattutto sulla manomissione degli apparecchi e sull’alterazione dei dati trasmessi.

Oltre al rigetto del ricorso, la Cassazione ha disposto pesanti conseguenze economiche per la società ricorrente. Oltre alle spese legali pari a 6mila euro, i giudici hanno applicato anche le sanzioni aggravate previste dall’articolo 96 del codice di procedura civile, condannando la società al pagamento di ulteriori 3mila euro a favore dell’Agenzia e altri 3mila euro alla Cassa delle ammende.

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.it/
Il quotidiano del gioco legale
Altri articoli