Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha accolto solo in parte il ricorso presentato dal gestore di una sala giochi di Riccione (RN) contro il Comune, confermando la validità del divieto di installazione di apparecchi Awp in un esercizio situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, ma annullando il provvedimento nella parte in cui non concedeva i termini di proroga previsti dalla normativa regionale per l’eventuale delocalizzazione dell’attività.
La vicenda riguarda una società subentrata, dal febbraio 2025, nella gestione di una sala giochi in viale Saronno a Riccione attraverso l’acquisto di un ramo d’azienda comprendente anche un bar collegato all’attività. Dopo la richiesta di rilascio della licenza per il subingresso, il Comune aveva comunicato che l’autorizzazione non sarebbe stata valida ai fini dell’installazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del Tulps, poiché i locali risultavano ubicati entro la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dal regolamento comunale.
Successivamente l’amministrazione aveva rilasciato la licenza ex articolo 86 Tulps per la gestione della sala giochi, confermando però il divieto relativo agli apparecchi Awp.
Nel ricorso, la società sosteneva che non si trattasse dell’avvio di una nuova attività ma della prosecuzione di un’attività già esistente, con conseguente trasferimento anche delle autorizzazioni precedentemente rilasciate. Contestava inoltre l’operato del Comune sotto il profilo del legittimo affidamento e della mancata comunicazione di alcuni atti procedimentali.
Il Tar ha respinto queste censure, richiamando il principio secondo cui le autorizzazioni di polizia previste dagli articoli 86 e 110 del Tulps hanno carattere personale e non possono essere trasferite automaticamente in caso di subentro societario. Secondo i giudici amministrativi, il rilascio della licenza al nuovo gestore doveva quindi essere considerato come una nuova autorizzazione, soggetta alla verifica del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili previste dalla normativa regionale dell’Emilia-Romagna.
La sentenza evidenzia inoltre che il nuovo gestore era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dei limiti derivanti dalla normativa distanziometrica, anche alla luce del fatto che già nel 2019 l’attività aveva cessato l’utilizzo degli apparecchi Vlt per effetto delle medesime disposizioni.
Il Tribunale ha invece accolto il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle proroghe previste dalla disciplina regionale. I giudici hanno rilevato che il Comune non aveva comunicato alla società la possibilità di beneficiare del termine di sei mesi per la cessazione dell’attività con apparecchi da gioco e dell’ulteriore proroga finalizzata all’eventuale delocalizzazione dell’esercizio.
Per questo motivo il Tar ha disposto l’annullamento parziale del provvedimento impugnato, limitatamente a tale aspetto, stabilendo che l’amministrazione comunale dovrà concedere la possibilità di usufruire dei periodi di proroga previsti dalla normativa regionale.
Respinte invece tutte le altre censure formulate dalla ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.







