Come anticipato, i deputati del Partito Democratico Stefano Vaccari e Virginio Merola (in foto) hanno presentato un’interrogazione parlamentare in materia di punti vendita ricariche. Di seguito il testo integrale della interrogazione:
“Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che: l’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ha introdotto una disciplina specifica in materia di ricarica dei conti di gioco presso i punti vendita ricariche (PVR); il legislatore ha inteso introdurre, per il settore del gioco a distanza e specificamente per le ricariche effettuate presso i PVR, un limite all’utilizzo del contante, consentendo operazioni superiori alla soglia dei 100 euro settimanali esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili e transitanti attraverso intermediari vigilati; risulterebbe agli interroganti che numerosi concessionari del gioco a distanza, in occasione dell’entrata in vigore del limite di cui al richiamato art. 13 del D.lgs. 41/2024, avrebbero attivato sistemi di ricarica dei conti di gioco mediante carte nominative di ricarica, wallet interni o strumenti analoghi, emessi o gestiti direttamente dal concessionario o da soggetti ad esso collegati, con meccanismi di autorizzazione tramite OTP o altri sistemi di strong authentication; tali strumenti verrebbero utilizzati quale canale ordinario di ricarica anche per importi superiori al limite di 100 euro settimanali in contanti previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 41 del 2024, determinando, secondo gli interroganti, un aggiramento e/o comunque la sostanziale elusione della normativa vigente; le soluzioni sopra richiamate non risultano espressamente contemplate né qualificate dalla vigente disciplina antiriciclaggio quali strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli articoli 13 del decreto legislativo n. 41 del 2024 e 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007; il mero fatto che il concessionario registri contabilmente la ricarica sul conto di gioco non appare sufficiente a garantire quella “piena tracciabilità” richiesta dalla normativa, ove l’operazione sia alimentata da fondi di origine sostanzialmente cash-based o mediante strumenti non riconducibili al perimetro degli intermediari vigilati individuati dal legislatore; eventuali interpretazioni estensive o legittimazioni di strumenti “ibridi” o non tipizzati rischierebbero di svuotare di contenuto la ratio della disciplina favorendo l’emersione di fenomeni di riciclaggio nel settore del gioco pubblico, oltre a determinare gravi distorsioni concorrenziali tra concessionari –: se l’Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia autorizzato, validato o comunque ritenuto conformi alla disciplina vigente sistemi di ricarica dei conti di gioco basati su carte nominative di ricarica, wallet interni o strumenti analoghi emessi o gestiti direttamente dai concessionari o da soggetti ad essi collegati e quali iniziative intenda assumere affinché le soluzioni sopra richiamate siano interrotte e inibite”.
Vaccari, Merola (PD)







