La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-198/24 TQ contro Mr. Green Limited, ha stabilito che l’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo, può prendere in considerazione due elementi.
Da un lato, il giudice può valutare un comportamento del debitore risalente anche a diversi anni prima della presentazione della domanda. Dall’altro, può considerare l’esistenza, nello Stato membro in cui il debitore è stabilito, di una normativa nazionale idonea a ostacolare l’esecuzione del credito oggetto della controversia.
Secondo la Corte, tali circostanze possono essere rilevanti per accertare se il rilascio dell’ordinanza cautelare europea sia “urgentemente necessario”.
La pronuncia conferma in larga parte l’impostazione già delineata nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Nicholas Emiliou dell’ottobre scorso e rafforza il ruolo dell’ordinanza europea di sequestro conservativo quale strumento di tutela effettiva dei creditori nei contenziosi transfrontalieri.
La causa che vede coinvolto l’operatore di gioco online Mr Green è uno dei procedimenti più rilevanti degli ultimi anni per il settore del gioco transfrontaliero. Al centro del contenzioso vi è il tema del recupero delle perdite subite dai giocatori nei confronti di operatori con sede a Malta che hanno offerto giochi online in altri Stati membri senza una licenza nazionale.
La vicenda nasce in Austria, ma le sue conseguenze potrebbero estendersi all’intero mercato europeo del gambling online, incidendo direttamente sui rapporti tra libertà di prestazione dei servizi, normative nazionali sul gioco e riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’Unione.
Nei mesi scorsi l’Avvocato Generale della Corte UE, Nicholas Emiliou, ha presentato conclusioni molto articolate che hanno rappresentato un passaggio chiave verso la decisione resa oggi. Pur non essendo vincolanti, le conclusioni dell’Avvocato Generale vengono spesso seguite dalla Corte e hanno anticipato gran parte dell’impostazione poi accolta nella sentenza.
La controversia riguarda un giocatore austriaco che aveva perso oltre 62mila euro sul sito dell’operatore Mr Green Limited, società stabilita a Malta e titolare di una licenza rilasciata dalla Malta Gaming Authority, ma priva di concessione austriaca. Il consumatore aveva quindi avviato un’azione civile davanti ai giudici di Vienna sostenendo che il contratto di gioco fosse nullo secondo il diritto austriaco, proprio perché l’operatore non disponeva della necessaria autorizzazione nazionale.
I tribunali austriaci hanno accolto la domanda del giocatore, condannando Mr Green alla restituzione delle somme perse. La decisione è divenuta definitiva nel 2022. Tuttavia, come già avvenuto in numerosi casi analoghi tra Austria e Germania, la società maltese non ha eseguito spontaneamente la sentenza.
Negli ultimi anni, infatti, migliaia di giocatori tedeschi e austriaci hanno promosso azioni di recupero contro operatori con sede a Malta. La linea seguita da molti tribunali nazionali è sostanzialmente identica: in assenza di licenza locale, il contratto di gioco viene considerato nullo e le somme giocate devono essere restituite sulla base delle regole sull’indebito arricchimento.
Le società maltesi del gaming contestano però radicalmente questa impostazione. Secondo gli operatori, le licenze rilasciate dalla Malta Gaming Authority consentirebbero loro di offrire legalmente servizi di gioco in tutta l’Unione europea in forza della libertà di prestazione dei servizi prevista dall’articolo 56 del TFUE. Da qui la tesi secondo cui i giudici nazionali starebbero imponendo restrizioni sproporzionate e incompatibili con il diritto europeo.
Il contesto si è ulteriormente complicato nel 2023 con l’approvazione, da parte del Parlamento maltese, del cosiddetto “Bill 55”, che ha introdotto l’articolo 56A nella legge maltese sul gioco. La norma stabilisce che i giudici maltesi possano rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze straniere pronunciate contro operatori autorizzati a Malta, quando tali decisioni mettono in discussione la legittimità dei servizi offerti sulla base della licenza maltese.
È proprio questo elemento ad aver assunto un ruolo centrale nella causa davanti alla Corte UE.
Dopo aver ottenuto la sentenza favorevole in Austria, il giocatore ha infatti chiesto un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari riconducibili a Mr Green in diversi Stati membri. L’obiettivo era impedire che i fondi venissero trasferiti o sottratti all’esecuzione, soprattutto alla luce delle difficoltà di recupero derivanti dalla nuova normativa maltese.
Il rinvio pregiudiziale riguardava quindi il regolamento europeo n. 655/2014 sull’ordinanza europea di sequestro conservativo, uno strumento introdotto per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti civili e commerciali all’interno dell’UE.
Il nodo interpretativo affrontato dalla Corte riguardava il cosiddetto “periculum in mora”, cioè il rischio concreto che, senza misure cautelari immediate, l’esecuzione del credito venga compromessa o resa sostanzialmente più difficile.
Con la sentenza di oggi, la Corte ha chiarito che tale rischio può essere valutato anche alla luce di elementi oggettivi esterni al comportamento immediato del debitore, compresa l’esistenza di normative nazionali che possano ostacolare concretamente l’esecuzione delle decisioni giudiziarie.
La Corte ha inoltre riconosciuto che anche comportamenti del debitore risalenti nel tempo possono concorrere alla valutazione complessiva del rischio, superando così una lettura particolarmente restrittiva dell’articolo 7 del regolamento.
La risposta della Corte al giudice austriaco è stata quindi la seguente: il giudice investito di una domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo può tenere conto, ai fini dell’accertamento dell’urgenza della misura, sia di comportamenti del debitore risalenti anche a diversi anni prima della domanda, sia dell’esistenza, nello Stato membro in cui il debitore è stabilito, di una normativa capace di ostacolare l’esecuzione del credito oggetto della controversia.







