HomeDirittoScommesse e CTD, Cassazione: imposta unica dovuta anche senza concessione, ma stop...

Scommesse e CTD, Cassazione: imposta unica dovuta anche senza concessione, ma stop al calcolo retroattivo del prelievo per il 2015

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul contenzioso relativo all’imposta unica sulle scommesse dovuta dai bookmaker esteri operanti in Italia tramite centri trasmissione dati (CTD), accogliendo parzialmente il ricorso di un operatore internazionale del settore contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con l’ordinanza n. 13843 del 12 maggio 2026, la quinta sezione civile ha infatti disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per una nuova valutazione limitatamente ai criteri di calcolo dell’imposta relativi all’anno 2015.

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il recupero dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse dovuta per il 2015. Il bookmaker estero era stato ritenuto coobbligato in solido insieme al gestore di un CTD operante sul territorio italiano.

Nel ricorso in Cassazione la società aveva contestato diversi aspetti della decisione dei giudici tributari siciliani, sostenendo in particolare l’incompatibilità della disciplina italiana con il diritto europeo e l’errata applicazione delle norme sul calcolo dell’imposta.

La Suprema Corte ha respinto la maggior parte delle doglianze, ribadendo un orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza nazionale sia in quella europea. I giudici hanno confermato che l’assenza di responsabilità penale per esercizio abusivo dell’attività di raccolta scommesse non esclude l’assoggettamento all’imposta unica. Secondo la Cassazione, infatti, la normativa introdotta dalla legge 220 del 2010 stabilisce chiaramente che il tributo è dovuto anche quando la raccolta delle scommesse avvenga senza concessione statale.

Respinte anche le contestazioni fondate sul diritto dell’Unione europea. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui il sistema italiano dell’imposta unica non determina discriminazioni tra operatori nazionali e bookmaker esteri, poiché il prelievo fiscale si applica a tutti i soggetti che raccolgono scommesse sul territorio italiano indipendentemente dal luogo di stabilimento.

Nessuna apertura neppure sul fronte delle sanzioni tributarie. I giudici hanno escluso che, per il 2015, potesse ancora essere invocata una situazione di obiettiva incertezza normativa tale da giustificare l’esclusione della responsabilità sanzionatoria.

L’unico motivo accolto riguarda invece il metodo di determinazione dell’imposta. La Cassazione ha ritenuto errata l’applicazione retroattiva del criterio forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 e successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. Secondo i giudici, la disciplina che prevede il calcolo dell’imponibile sulla base del triplo della media provinciale della raccolta può trovare applicazione soltanto dal 1° gennaio 2016 e non per il periodo d’imposta 2015.

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.it/
Il quotidiano del gioco legale
Altri articoli