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Distanziometro a Mesagne (BR), Tar Puglia accoglie ricorso punto scommesse: “Necessario il contraddittorio prima dell’annullamento della licenza”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un punto di raccolta scommesse di Mesagne (BR) contro il provvedimento con cui la Questura di Brindisi aveva disposto l’annullamento in autotutela della licenza di pubblica sicurezza rilasciata nel settembre 2024 per la commercializzazione dei giochi pubblici.

L’apertura dell’esercizio era stata autorizzata dopo una serie di verifiche tecniche e amministrative relative al rispetto delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, previste dalla normativa regionale pugliese. In una prima fase, sia la relazione tecnica commissionata dal titolare dell’esercizio sia gli accertamenti della Polizia Locale avevano attestato il rispetto del limite dei 250 metri previsto dalla legge regionale.

Successivamente, a seguito di ulteriori verifiche richieste dal Comune di Mesagne dopo alcune segnalazioni, l’Ufficio Urbanistica aveva effettuato nuovi rilievi, rilevando distanze inferiori rispetto a quelle richieste dalla normativa. In particolare, le misurazioni effettuate avrebbero indicato una distanza compresa tra 190 e 213 metri da un luogo di culto cittadino.

Sulla base di tali risultanze, la Questura di Brindisi aveva avviato il procedimento culminato, il 27 giugno 2025, nell’annullamento in autotutela della licenza già concessa.

Nel ricorso al TAR, la parte ricorrente ha contestato, tra gli altri aspetti, le modalità di calcolo delle distanze, il mancato contraddittorio procedimentale e l’assenza di un’adeguata motivazione a sostegno dell’annullamento d’ufficio.

Il TAR Lecce ha ritenuto fondate le censure relative alla procedura seguita dall’amministrazione. Nella sentenza, il Collegio ha evidenziato che il procedimento di secondo grado finalizzato all’annullamento della licenza non è stato preceduto da un confronto con il soggetto interessato, nonostante si trattasse della revoca di un provvedimento favorevole già efficace.

Secondo i giudici amministrativi, la Questura si sarebbe limitata a recepire la relazione dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Mesagne senza instaurare un adeguato contraddittorio e senza motivare in maniera sufficiente l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale tale da giustificare l’esercizio del potere di autotutela previsto dall’articolo 21 nonies della legge 241/1990.

La sentenza sottolinea inoltre che l’annullamento della licenza è intervenuto senza mutamenti sostanziali dello stato dei luoghi rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione e che la stessa amministrazione comunale, alcuni mesi prima, aveva attestato il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa regionale.

Il TAR ha quindi disposto l’annullamento del provvedimento della Questura, precisando però che restano salvi eventuali successivi provvedimenti della pubblica amministrazione.

Respinta invece la richiesta di risarcimento danni avanzata dal ricorrente. Il Collegio ha ritenuto non sufficientemente provata l’effettiva interruzione immediata dell’attività né il danno economico lamentato, osservando anche che la quantificazione prospettata si basava su stime riferite a un periodo limitato e non tali da dimostrare con certezza la perdita economica subita.

Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

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