Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da un concessionario, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei confronti di un altro concessionario, rappresentato dall’avvocato Cino Benelli, in merito alla determinazione del canone provvisorio per le concessioni del Bingo.
La decisione riguarda il contenzioso nato dopo la sentenza del dicembre 2025 che aveva dichiarato illegittima la proroga automatica delle concessioni senza una corretta rideterminazione economica del rapporto concessorio.
La società ricorrente chiedeva l’ottemperanza della precedente pronuncia del Tar Lazio, sostenendo che ADM avesse violato il vincolo imposto dal giudice amministrativo introducendo nuovamente un’indennità “rigida e forfetaria”. Con una determinazione direttoriale del 9 dicembre 2025, infatti, l’Agenzia aveva fissato in via temporanea un canone uniforme pari a 2.800 euro mensili per tutti i concessionari Bingo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026.
Secondo il primo concessionario, la misura sarebbe stata discriminatoria perché applicata indistintamente a operatori di dimensioni e fatturati differenti, favorendo di fatto le sale più grandi.
Il Tribunale amministrativo ha però respinto questa interpretazione. Nella sentenza si evidenzia che la precedente decisione del 2025 consentiva espressamente all’Amministrazione di adottare provvedimenti “anche di natura provvisoria” in attesa del completamento della complessa istruttoria necessaria per definire l’indennità definitiva.
Per il Tar, il carattere uniforme del canone è giustificato proprio dalla natura temporanea della misura. I giudici sottolineano che ADM non dispone ancora di tutti gli elementi istruttori necessari per differenziare in modo puntuale l’indennità tra i vari operatori del settore.
La sentenza richiama inoltre il principio secondo cui l’illegittimità della proroga delle concessioni non esime comunque gli esercenti dal versamento di un corrispettivo economico allo Stato. In precedenza, il Tar aveva già chiarito che l’esercizio del gioco del Bingo genera comunque un’utilità economica per gli operatori e che il rapporto concessorio non può restare privo di regolazione economica.
Nella decisione del dicembre 2025, il Tribunale aveva inoltre richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui l’indennità definitiva dovrà essere calcolata considerando fatturati, vantaggi ottenuti grazie alla proroga e sacrifici sostenuti dagli operatori, evitando criteri puramente forfetari.
Nel caso esaminato ora, però, il Tar ritiene che tali criteri riguardino esclusivamente la futura determinazione definitiva e non la fase transitoria attuale.
Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, evidenziando la novità delle questioni affrontate.







